Dopo una lunga maratona in Commissione Bilancio e un dibattito in Aula serrato, ma compresso nei tempi, il Senato ha approvato la legge di bilancio per il 2022. Il testo ora passerà all’esame dell’altro ramo del Parlamento, ma sarà solo un passaggio formale perché non ci sarà tempo per apportare ulteriori modifiche e il testo passerà con un voto di fiducia.
Vediamo le principali.
Investimenti:
Fisco:
Occupazione e lavoro:
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:
Il decreto Fiscale modifica anche alcune disposizioni del D.lgs n. 81/2008, con l’obiettivo di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza e il coordinamento di chi deve assicurare il rispetto delle norme di prevenzione. Vengono previste disposizioni che ampliano le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e viene rafforzato il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro. Una novità importante è la sostituzione dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazioni sulla sicurezza, perchè ora è previsto che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Superbonus 110%: Per gli interventi fatti dalle persone fisiche, ex art.119, co.9, lett.b) viene cancellato il vincolo collegato alla dichiarazione Isee per la fruizione del Superbonus fino al 31 dicembre 2022, ed è stato eliminato il limite reddituale equivalente, fissato nel disegno di Legge, di 25.000 euro per gli edifici unifamiliari. Inoltre, il Superbonus, con norma di interpretazione autentica, viene esteso alle abitazioni che sono raggiunte dal teleriscaldamento. Per gli interventi fatti dai condomini e dalle persone fisiche, ex art.119, co.9, lett.a), anche in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici ai sensi dell’art.3, co.1, lett.d) del Testo Unico in materia di edilizia, la detrazione spetterà per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025. Attualmente per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o dai medesimi comproprietari, la stessa spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Proroga dell’ecobonus: In riferimento all’Ecobonus gli interventi di efficienza energetica saranno prorogati al 31 dicembre 2024 senza eccezioni, quindi, sono salve le detrazioni fiscali. Quindi anche tutti gli interventi previsti dall’art.1, co.48, della Legge n. 220/10 per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di micro-generatori, di finestre comprensive di infissi e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale potranno essere ancora detraibili. Stesso discorso per tutti gli interventi previsti dall’articolo 1, comma 48, della Legge n. 220 del 2010, per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di micro-generatori, di finestre comprensive di infissi e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Interessate dalla proroga, inoltre, le spese di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, nonchè gli interventi combinati su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica. Anche le detrazioni di cui all’articolo 16 del DL n. 63 del 2013 in materia di ristrutturazione edilizia e Sismabonus, estese anch’esse al 31 dicembre 2024, alle medesime condizioni e secondo le stesse modalità di utilizzo. Resterà pertanto vigente:
Se confermato, l’intervento sul Sismabonus ordinario, inoltre, determinerà, sempre al 31 dicembre 2024, la proroga delle detrazioni previste per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici condominiali (art. 16, comma 1-quinquies) e per gli interventi di demolizione e ricostruzione immobiliare effettuati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione (art. 16, comma 1-septies).
Bonus ascensori: Un nuovo emendamento approvato introduce un bonus del 75% per abbattere le barriere architettoniche. Il bonus serve per installare ad esempio ascensori o montacarichi, e sarà esteso anche a “interventi di automazione degli impianti degli edifici”, comprese le spese di smaltimento dei vecchi impianti. I limiti variano in base alla tipologia di immobile, per gli edifici unifamiliari il limite è pari a 50.000 euro, per i condomini di piccole entità il limite è pari a 40.000 euro, infine per i condomini con almeno 8 unità immobiliari il limite è pari a 30.000 euro. A partire dal 2022 questi interventi saranno soggetti a tre distinti regimi alternativi fra loro, con differenti regole da applicare, e con una detraibilità delle spese che saranno del 50%, del 75% o del 110%.
Bonus facciate: Viene prorogato di un anno anche il bonus facciate, anche se nel testo in bozza della manovra si prevede che la misura sia rinnovata per il 2022 con una percentuale della detrazione scende dal 90 al 60%. I crediti d’imposta trasferiti ai sensi dell’articolo 121 del DL Rilancio sono utilizzati in compensazione dal cessionario sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Si ricorda che gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte). Il credito di imposta ricevuto, in particolare, è utilizzato con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizza la detrazione da parte del beneficiario. Per di più la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno di riferimento non potrà essere usufrutta negli anni successivi, né richiesta a rimborso. L’emendamento introduce anche un bonus del 75% per abbattere le barriere architettoniche.
Bonus mobili ed elettrodomestici: La proroga fino al 2024 sarà data anche per il bonus mobili ed elettrodomestici, con una riduzione di due terzi il tetto di spesa in base al quale è calcolata la detrazione del 50%. Il limite è elevato nuovamente a 10.000 euro, dopo l’incremento del 2021 a 16.000 euro. Il limite massimo di detrazione dal 2022 sarà poi ridotto a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. Sono state modificate anche le etichette energetiche degli elettrodomestici: di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori. Questa modifica è stata necessaria perché l’agevolazione al momento risulta inapplicabile poiché non tiene in considerazione le variazioni apportate alle etichette energetiche UE dal 1° marzo 2021, secondo cui ad oggi non esistono prodotti di classe A o superiore. Il bonus riguarda mobili o elettrodomestici per l’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, e la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto o siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono del bonus ristrutturazioni.
Bonus verde: Nella finanziaria è stata disposta la proroga anche per il bonus verde, previsto dall’art.1, co.12, della L. 205/2017, che potrà essere utilizzato per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.
Pmi in crisi: Viene istituito un fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 200 milioni di euro per l’anno 2024, che è destinato a favorire l’uscita anticipata convenzionalmente dei lavoratori dipendenti di PMI in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni.
Pensioni: Confermato in Legge di bilancio 2022 il passaggio da Quota 100 a Quota 102 per le pensioni: “I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022”. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente”. “In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2022, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio”, prevede la norma. Prorogate di un anno l’Ape sociale (allargata a nuove categorie di lavori gravosi) e l’opzione donna.
Cashback: Viene decretata la fine del cashback. Tale iniziativa, che era partita lo scorso gennaio e poi sospesa nel secondo semestre di quest’anno, viene definitivamente cancellata. Era prevista per il primo semestre del 2022, e aveva ancora a disposizione 1,5 miliardi di euro, ma il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici si concluderà il 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione già in atto.
App18 per bonus culturali: Nella bozza di Legge di bilancio 2022 l’App 18, che dà ai diciottenni un bonus per acquisti culturali, è confermata anche se con tetto legato all’ISEE che non deve essere superiore a 25mila euro, tale disposizione riguarderà anche i diciottenni residenti e in possesso di permesso di soggiorno. La Carta, il cui importo sarà fissato con successivo decreto ministeriale, varrà per teatri, cinema, concerti, libri, quotidiani, musica e film, mostre, aree archeologiche e parchi, ma anche corsi di musica, teatro e lingua.
Carta docente: Non sarà abolita la carta del docente, la card elettronica di 500 euro assegnata da cinque anni al personale di ruolo per la formazione continua e l’aggiornamento professionale. Mentre non sembra esserci spazio nella manovra per una misura che destina le risorse alla valorizzazione della professionalità del personale scolastico.
Reddito di cittadinanza: Rifinanziato il Reddito di cittadinanza con un altro miliardo, stretta sui controlli e sui reati che impediscono di accedere alla misura, nuovi meccanismi per favorire la ricerca del lavoro dei beneficiari. Intanto Il diritto decadrà dopo aver rifiutato due offerte di lavoro invece che tre. Dopo i primi sei mesi il Reddito di cittadinanza subirà un taglio di 5 euro al mese: la misura si applica solo agli occupabili. cioè i soggetti tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del beneficio. Sono esclusi dal taglio i nuclei con bimbi sotto i 3 anni o con disabili gravi o non autosufficienti. La riduzione non si applica a chi riceve meno di 300 euro (moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). Il taglio viene sospeso quanto almeno un componente del nucleo inizia a lavorare.
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