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Locazioni immobili non abitativi, credito d’imposta anche per il 2021

 

Il decreto-legge n. 73 del 2021 riattiva anche i crediti d’imposta sui canoni di locazione anche per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, per i soggetti indicati dalla norma con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni, e a determinate condizioni. Ai soggetti:

  • esercenti attività d’impresa e con ricavi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, 26 maggio 2021;
  • esercenti arte o professione e con compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, 26 maggio 2021;
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,il credito d’imposta di cui:
    • al comma 1 dell’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2021, spettante, come detto sopra, nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo,
    • al comma 2 dell’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2021, spettante, come detto sopra, nella misura del 30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo,
    • al comma 4 dell’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2021, che prevede, come detto sopra, un credito d’imposta del 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale, spetta in relazione ai canoni versati in ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

 

Ai soggetti locatari che svolgono attività economica, il credito d’imposta di cui sopra spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019, il credito d’imposta spetta anche in assenza delle predette condizioni.

 

Le disposizioni della norma in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

 

Si ricorda che il credito d’imposta spetta al conduttore che rispetta le condizioni poste dalla norma.

 

I canoni agevolati relativi ai mesi del 2020 individuati dalla norma possono dare diritto al credito d’imposta anche se pagati nel 2021.

 

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