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Mini – Imu, conguaglio entro il 01/03

 

Entro il 1° marzo devono essere versati eventuali conguagli relativi al saldo Imu 2020, rispetto a quanto pagato entro la scadenza ordinaria del 16 dicembre. Questo vale solo nei (pochi) comuni che hanno pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze delle aliquote diverse da quelle pubblicate al 16 novembre 2020.

 

La complicazione nasce dal fatto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 è stato differito alla fine di ottobre dello stesso anno. Ciò ha reso impossibile rispettare i termini inizialmente previsti per la pubblicazione delle aliquote Imu sul sito del Mef.

 

A tale riguardo, si ricorda che, a regime, il saldo d’imposta di dicembre si paga sulla base delle aliquote che il comune ha pubblicato sul predetto sito entro la data inderogabile del 28 ottobre di ciascun anno. In difetto, si applicano le aliquote dell’anno precedente.

 

Nell’anno 2020, in corrispondenza delle varie proroghe di scadenze, si era stabilito in un primo tempo che il pagamento di dicembre dovesse essere eseguito in ragione delle risultanze del Mef alla data del 16 novembre 2020. Con l’ulteriore slittamento dei termini del bilancio di previsione alla fine di ottobre, è stato necessario differire anche la data di pubblicazione delle delibere delle aliquote. Ciò è avvenuto con l’articolo 1, comma 4 quinquies, del Dl 125/2020, che ha pertanto stabilito che le misure definitivamente deliberate dalle amministrazioni locali dovessero essere trasmesse alle Finanze entro la fine di dicembre per essere pubblicate entro la fine di gennaio. Di conseguenza, qualora dovessero emergere differenze rispetto all’importo pagato entro il 16 dicembre scorso, il conguaglio a debito, senza applicazione di interessi e sanzioni, dovrà essere versato entro il 1° marzo.

 

In proposito, è stato posto al Mef il quesito se, ai fini del versamento in scadenza al 16 dicembre, i contribuenti fossero obbligati a monitorare in tempo reale il sito governativo e, se del caso, a rifare i bollettini di versamento, a pena di applicazione di sanzioni. Questo perché la scadenza del 1° marzo non costituisce una rimessione in termini per i contribuenti ritardatari.

 

La risposta delle Finanze è stata correttamente negativa (Faq di dicembre). Si è infatti osservato che, per verificare la correttezza di quanto corrisposto a saldo, è sufficiente controllare le delibere pubblicate al 16 novembre 2020. Non occorreva invece tener conto delle pubblicazioni avvenute dopo tale data. Laddove fossero intervenute delle variazioni di aliquote pubblicate successivamente al 16 novembre, ciò non avrà inciso sull’importo da versare a dicembre bensì sul conguaglio in scadenza al 1° marzo.

 

Pertanto, i contribuenti dovranno verificare se sul sito del Mef il comune di riferimento ha modificato le aliquote che sono state considerate per il versamento avvenuto al 16 dicembre scorso. Laddove dovessero emergere conguagli a credito, si applicheranno le regole ordinarie. Questo significa che se il regolamento comunale lo prevede, l’eccedenza potrà essere compensata con gli importi del 2021, altrimenti occorre presentare istanza di rimborso.

 

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