Aggiornato al 19 settembre 2026
In sintesi. Con il modulo TFR3 il lavoratore del settore privato assunto dal 1° luglio 2026 decide dove destinare il proprio trattamento di fine rapporto (TFR). La decisione va presa entro 60 giorni dall’assunzione. Chi non sceglie, se è alla prima occupazione, viene iscritto per adesione automatica alla forma pensionistica collettiva applicabile. All’azienda spetta consegnare l’informativa, ritirare il modulo, archiviarlo e darne copia al dipendente. Il modello è stato istituito dal decreto che i ministri competenti hanno firmato il 4 settembre 2026.
Chi deve compilarlo e da quando
Il modulo riguarda i dipendenti del settore privato assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026. Restano fuori il lavoro domestico e il pubblico impiego. La base è la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, cc. 204-205), che ha riscritto parte dell’art. 8 del Dlgs 252/2005 sulla previdenza complementare. Il decreto dei ministri del Lavoro e dell’Economia ha poi istituito il modulo e ne ha approvato il testo.
Che cosa può scegliere il lavoratore
Chi è alla prima occupazione può far confluire il TFR maturando nella forma di adesione automatica, indicare un altro fondo oppure lasciare il TFR come previsto dall’art. 2120 cod. civ., cioè in azienda oppure, nei casi stabiliti, al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps. Se la retribuzione annua è inferiore all’assegno sociale può inoltre non versare il proprio contributo, ferma restando quella del datore di lavoro al fondo.
Il dipendente già assunto in precedenza che ha una posizione di previdenza complementare alimentata dal TFR ha davanti solo tra il fondo di adesione automatica e un altro fondo. Per lui il TFR non può restare in azienda.
Che cosa accade se non si sceglie
Se il lavoratore alla prima occupazione non decide entro 60 giorni, scatta l’adesione automatica alla forma collettiva prevista dai contratti o dagli accordi applicabili. Quando ne esistono più d’una, vale quella con il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale; se non ne esiste nessuna, il TFR va alla forma residuale. Chi ha già una posizione alimentata dal TFR resta nel fondo in cui è iscritto. Chi non ce l’ha non è coinvolto dall’adesione automatica e il TFR segue l’art. 2120 cod. civ.
Gli obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro consegna l’informativa sulle forme collettive e sull’adesione automatica: il lavoratore attesta nel modulo di averla ricevuta. Il datore acquisisce e conserva la dichiarazione, ne dà copia al lavoratore e compila la parte finale del modello con cui attesta questi adempimenti. In caso di adesione automatica comunica l’iscrizione alla forma interessata e avvia i versamenti dal mese che segue la fine dei 60 giorni, comprendendo quanto maturato dal giorno dell’assunzione.
Esempio numerico
Un dipendente è assunto il 1° settembre 2026. I 60 giorni terminano il 31 ottobre 2026. Se non consegna il modulo, e se è alla prima occupazione, l’azienda iscrive il lavoratore al fondo collettivo e, da novembre, versa il TFR maturato dal 1° settembre. Se invece il modulo arriva il 20 ottobre con la scelta di lasciare il TFR in azienda, il datore lo conserva, ne rilascia copia e non versa nulla alla previdenza complementare. La scelta di mantenere il TFR può essere cambiata in seguito, destinando il TFR maturando a un fondo.
Domande frequenti
Da quando decorrono i 60 giorni? Dalla data di assunzione.
Il modulo vale anche per chi cambia lavoro? Sì, se è assunto dal 1° luglio 2026. Cambia però il ventaglio di scelte, a seconda che abbia già una posizione alimentata dal TFR.
Vale per i lavoratori domestici? No, sono esclusi, come il pubblico impiego.
Il modulo esiste anche in formato digitale? Il decreto prevede una versione digitale sul sito del Ministero del Lavoro. La data di avvio della compilazione online sarà comunicata dal Ministero.
Fonti
Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, decreto del 4 settembre 2026 (modulo TFR3) e notizia ministeriale del 10 settembre 2026. L. 199/2025, art. 1, cc. 204-205. D.Lgs. 252/2005, art. 8. Cod. civ., art. 2120.
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.