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Negli acquisti intraUe eliminato il modello Intrastat trimestrale

 

Minirivoluzione dal 1° gennaio 2022 per la compilazione dei modelli Intrastat con recepimento in Italia delle regole dei quick fixes e delle disposizioni previste in materia statistica dal regolamento Ue 2020/1197.

 

Viene creato un nuovo modello Intra 1-sexies per recepire alcune informazioni collegate alle transazioni Intra-Ue realizzate in base al contratto di call-off stock. Viene eliminato per gli acquisti intraunionali la presentazione del modello con cadenza trimestrale. Vengono introdotte alcune semplificazioni per le transazioni di valore inferiore a mille euro.

 

Viene introdotto, per la prima volta, l’obbligo per le cessioni Intra-Ue di inserire, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro.

 

Intra 1-bis spedizioni: Per le spedizioni o le cessioni Intra-Ue la maggiore novità riguarda il nuovo obbligo di inserire nel modello, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti. Sotto questo profilo il regolamento Ue 2020/1197 prevede espressamente che il dato sull’origine segue le regole doganali: per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguardi più Stati membri lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata. Per i beni non unionali bisogna far riferimento alle regole doganali relative all’attribuzione dell’origine non preferenziale.

Questa informazione non è sempre a disposizione dello speditore nazionale o unionale creando non pochi problemi alle imprese che dal 2022 dovranno organizzarsi per acquisire e comunicare correttamente l’informazione sul modello Intra 1-bis.

 

Intra 2-bis acquisti: L’elenco riepilogativo degli acquisti Intra-Ue si redige solo ai fini statistici. Per questo modello viene abolito l’obbligo di presentazione trimestrale e per la presentazione mensile viene innalzata a 350mila euro la soglia degli acquisti totali effettuati nel trimestre ovvero in uno dei quattro trimestri precedenti. Nel modello non è più richiesta la compilazione delle informazioni relative a Stato e codice Iva del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta.

 

La determinazione prevede una semplificazione sia per le cessioni e gli acquisti Intra-Ue per le spedizioni e gli arrivi di beni di valore inferiore a mille euro. Per questi trasferimenti non è necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico «99500000». Altra novità riguarda la compilazione del codice della natura della transazione, vale a dire il dato che individua la ragione del trasferimento (acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi). In particolare, per i soggetti che effettuano o presumono di effettuare trasferimenti Intra-Ue superiori a 20 milioni di euro viene richiesta, oltre alla compilazione del dato ad una cifra (colonna A), anche il dettaglio della seconda cifra (colonna B).

 

Intra 2-quater servizi ricevuti: Per i servizi Intra-Ue ricevuti vengono previste sostanziali semplificazioni. In primo luogo, viene abolito l’obbligo di presentazione del modello con cadenza trimestrale. Inoltre, viene, finalmente, cancellato l’obbligo di fornire le informazioni relative a: codice Iva del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità d’incasso e Paese di pagamento.

 

Intra 1-sexies call-off stock: Con il Dlgs 192/2021 l’Italia ha recepito la direttiva 2018/1910. Con questo recepimento è stata formalmente introdotta in Italia l’armonizzazione in materia di contratti call-off stock. Con la determinazione in questione viene approvato il modello con cui gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all’estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato membro. Il nuovo modello è molto semplificato e prevede la rilevazione delle informazioni della sola identità e del codice Iva attribuito al soggetto destinatario.

 

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