Aggiornato al 25 giugno 2025
In sintesi. Quando il cliente finisce in liquidazione giudiziale, una nota di variazione Iva è ammessa pure a più di dodici mesi dalla fattura, perché per i concorsi tra creditori il tetto annuale non opera. Il fornitore la redige dal giorno della sentenza di apertura e comunque non oltre il termine di invio della dichiarazione Iva riferita all’esercizio di apertura. Scaduto quel limite, il recupero dell’imposta con questo percorso è precluso.
Cosa dice la legge sulla nota di variazione in diminuzione
Con la variazione in diminuzione il fornitore rettifica la fattura e riprende l’Iva rimasta non incassata. La disciplina sta nell’articolo 26 del decreto Iva (Dpr 633/1972). Il comma 3 pone il limite di un anno dall’operazione soltanto per gli eventi dovuti a un sopravvenuto accordo tra le parti e per la correzione di errori di fatturazione.
La lettera a) del comma 3-bis applica lo stesso meccanismo quando il debitore non salda perché sottoposto a un concorso dei creditori, con effetto dal giorno in cui vi entra. La previsione è arrivata con il Dl 73/2021 (Sostegni-bis). Prima il fornitore doveva aspettare che la procedura si rivelasse senza esito; oggi può agire dall’apertura.
Da quando e fino a quando si può emettere la nota
Alla data di apertura rimanda il successivo comma 10-bis, che indica come momento rilevante la sentenza dichiarativa, il provvedimento o il decreto di avvio. Il testo vigente al 25 giugno 2025 cita il fallimento; per la liquidazione giudiziale, che ha preso il suo posto, il riferimento è la sentenza di apertura.
Il documento va redatto prima della scadenza prevista per presentare la dichiarazione Iva sull’esercizio in cui la procedura si apre. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E, datata 29 dicembre 2021. Il 20 giugno 2025 una risposta a un quesito sul servizio NT+ Fisco (Il Sole 24 Ore) ha confermato lo schema: nota ammessa oltre i dodici mesi, purché prima della scadenza di quella dichiarazione.
Quando si detrae l’Iva recuperata
Il diritto alla detrazione nasce con l’emissione del documento. L’Iva si riprende con la liquidazione del mese o del trimestre in cui la nota è registrata; come limite estremo vale il modello annuale riferito all’anno di emissione. Il fondamento è l’articolo 19, comma 1, del decreto Iva, per cui il diritto va esercitato entro la dichiarazione dell’anno di nascita.
Un commento del 2021 su NT+ Fisco propone un’altra lettura, che porterebbe la detrazione nella dichiarazione dell’anno di apertura anche per note emesse l’anno dopo. Le fonti lette non concordano su questo punto e il testo segue l’indicazione dell’Agenzia.
Un esempio numerico
Esempio elaborato da noi. Nel 2023 la società Alfa fattura, con imponibile di 20.000 euro e aliquota ordinaria del 22%, cioè 4.400 euro di imposta, verso la società Beta. Il 10 giugno 2025 il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale di Beta. Sono passati più di dodici mesi dalla fattura, ma il limite annuale non si applica.
Se Alfa redige la nota il 15 luglio 2025, riprende i 4.400 euro con la liquidazione di luglio (o del terzo trimestre, per chi liquida a trimestre) oppure, come ultima possibilità, con il modello Iva 2025. Se la emette a febbraio 2026, il termine ultimo per emetterla è il 30 aprile 2026, data ordinaria della dichiarazione Iva relativa al 2025, ma la detrazione avviene nelle liquidazioni 2026 o al più tardi con la dichiarazione per il 2026. Dopo il 30 aprile 2026 non si può più emettere la nota con questo percorso.
Domande frequenti
Bisogna aspettare la fine della liquidazione?
No. Per il comma 3-bis il documento si può redigere già dal giorno di apertura, senza attendere il piano di riparto.
Il limite di un anno dalla fattura vale anche qui?
No. Il comma 3 dell’articolo 26 lo riferisce solo agli eventi che dipendono da un sopravvenuto accordo tra le parti e alla correzione di errori di fatturazione.
Che cosa succede se la nota non viene emessa nei termini?
Il diritto a recuperare l’Iva con questo meccanismo si perde, perché il termine è agganciato alla dichiarazione dell’esercizio di apertura.
Quale data conta per una liquidazione giudiziale?
La data della sentenza di apertura, che nel testo dell’articolo 26 è richiamata in via generale come sentenza o provvedimento di apertura della procedura.
Fonti
Decreto Iva (Dpr 633 del 1972), articoli 19 e 26, nel testo in vigore al 25 giugno 2025, letti su Normattiva; Dl 73/2021, articolo 18, richiamato dalle fonti; comunicato dell’Agenzia delle Entrate sulla circolare 20/E del 29 dicembre 2021, letto; Il Sole 24 Ore, servizio NT+ Fisco: risposta a quesito del 20 giugno 2025 e commento del 25 luglio 2021; EC News, 4 febbraio 2022; Agenzia delle Entrate, risposta n. 79/2025, letta tramite Diritto Bancario. Il testo integrale della circolare 20/E e gli articoli a pagamento del Sole 24 Ore non sono stati letti né confrontati; sul momento della detrazione le fonti non concordano.
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.
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