Passaggio al forfettario 2026: soglia dipendenti a 35.000 euro

Aggiornato al 30 marzo 2026

In sintesi. Il passaggio al forfettario nel 2026 resta aperto anche a chi aveva scelto la contabilità semplificata: per la risoluzione 64/E del 14 settembre 2018 il vincolo triennale dell’opzione pesa solo su chi vuole restare nella semplificata. Per entrare servono i requisiti di legge e nessuna causa di esclusione. Per chi ha avuto redditi da lavoro dipendente, il tetto da rispettare per il 2025 è di 35.000 euro.

Il vincolo triennale non ferma chi vuole il forfettario

La contabilità semplificata è il regime di tenuta delle scritture riservato alle imprese minori. Si può scegliere con una opzione, che obbliga a restare nel regime per almeno tre anni, oppure per comportamento concludente, cioè applicandolo di fatto, senza una comunicazione formale.

La risoluzione 64/E del 14 settembre 2018 ha esaminato il caso di una parrucchiera con i requisiti per il forfettario dal 2015. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la semplificata è un regime naturale per i contribuenti minori. Scegliere quel regime con un comportamento concludente non crea quindi alcun vincolo. Anche il vincolo triennale dell’opzione, ha precisato l’Agenzia, vale per chi intende rimanere nella semplificata e non per chi sceglie il forfettario. La contribuente poteva così passare al forfettario nel 2018.

La risposta a interpello n. 107 del 2019 riguardava un dottore commercialista che nel 2017 aveva proseguito di fatto il proprio regime pur avendo i requisiti del forfettario. L’Agenzia ha osservato che la risoluzione 64/E non era direttamente pertinente, perché riferita a un’impresa, mentre l’istante era un professionista. Ha comunque consentito il passaggio dal periodo d’imposta 2019, richiamando l’articolo 1 del DPR 442/1997: il vincolo di tre anni non opera quando cambia il sistema normativo che regola l’opzione.

Le due decisioni poggiano quindi su motivazioni diverse. Il risultato pratico, tuttavia, coincide: chi possiede i requisiti può passare al forfettario senza aspettare i tre anni.

Requisiti e cause di esclusione da verificare per il 2026

Il forfettario è il regime naturale delle persone fisiche che ne hanno i requisiti e non rientrano nelle cause di esclusione, come ricorda la risposta n. 378 del 31 maggio 2021. Per accedervi nel 2026 vanno controllati i dati dell’anno precedente.

Il primo requisito è il limite di ricavi o compensi, pari a 85.000 euro dal 2023 (legge 197/2022). Chi supera 100.000 euro in corso d’anno esce invece dal regime subito, come ricorda la risposta n. 149 del 2025. Negli altri casi di perdita dei requisiti il regime cessa dall’anno successivo, in base al comma 71 dell’articolo 1 della legge 190/2014, richiamato nella stessa risposta.

La seconda verifica riguarda le cause di esclusione elencate dal comma 57 dello stesso articolo. Una di esse, la lettera d-ter, esclude chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai sensi degli articoli 49 e 50 del Tuir (DPR 917/1986), oltre una certa soglia. La verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Il tetto di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente

La soglia ordinaria scritta nella lettera d-ter, nel testo consultato su Normattiva, è di 30.000 euro. Per il solo 2025 il limite era stato portato a 35.000 euro. Per il 2026 la legge di bilancio (legge n. 199/2025, secondo Fisco7) ha mantenuto il limite maggiorato, come riferiscono Eutekne (5 gennaio 2026) e ItaliaOggi (22 ottobre 2025). Il reddito da considerare è quello dell’anno 2025.

Esempio con calcoli nostri. Un artigiano in semplificata ha incassato nel 2025 ricavi per 60.000 euro e ha percepito 33.000 euro di redditi da lavoro dipendente: entrambi i valori restano sotto i limiti, 85.000 e 35.000 euro, e per questi due profili non vi sono ostacoli al forfettario dal 1° gennaio 2026. Con 36.000 euro di redditi da dipendente, la causa di esclusione scatterebbe, salvo che il rapporto di lavoro fosse cessato.

Il tetto vale per il 2026 e non è una regola stabile. Fisco7 indica che dal 2027 il limite tornerebbe a 30.000 euro in assenza di nuove norme.

Fatture con IVA e comportamento concludente

Un regime contabile si può scegliere o abbandonare anche con comportamenti concreti. L’articolo 1 del DPR 442/1997 attribuisce valore a questi comportamenti, purché il regime sia applicato davvero dall’inizio dell’anno o dell’attività. Lo ricorda la risposta n. 378 del 31 maggio 2021.

Quel parere riguardava un collaboratore che nel 2020 aveva emesso dodici fatture mensili con IVA e contributo previdenziale. Nel marzo 2021 aveva dichiarato di avere applicato il regime ordinario per errore e voleva stornare l’IVA con note di credito. L’Agenzia ha negato il passaggio al forfettario, perché il comportamento tenuto nel 2020 e nel 2021 era coerente con il regime ordinario, e non ha accolto la correzione proposta.

La risposta non esamina il caso di poche fatture con IVA emesse a inizio gennaio. Tra le fonti lette non c’è una risposta espressa su quell’ipotesi, che resta quindi senza una soluzione documentata.

Dal 1° gennaio, non in corso d’anno

Per la risposta n. 378 del 2021 la validità del regime dipende dalla sua attuazione concreta dall’inizio dell’anno. Il forfettario va dunque applicato fin dalle prime operazioni del 2026. Quanto all’uscita, la risposta n. 149 del 2025 ricorda che la cessazione in corso d’anno non è prevista, tranne per il superamento dei 100.000 euro.

Domande frequenti

Chi ha scelto la semplificata nel 2025 deve aspettare il 2028?
No, secondo la risoluzione 64/E del 2018 il vincolo triennale riguarda chi vuole restare nella semplificata, non chi passa al forfettario.

Quale soglia di reddito da dipendente conta per il 2026?
Quella di 35.000 euro, calcolata sul 2025 e non rilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Il forfettario può iniziare a metà anno?
Le fonti lette parlano di applicazione dall’inizio dell’anno; non ne emerge un ingresso in corso d’anno per chi è già attivo.

Che cosa accade se si superano 100.000 euro?
Il regime cessa nello stesso anno, mentre per le altre perdite dei requisiti cessa dall’anno successivo.

Fonti

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 54-89, testo consultato su Normattiva (versione non aggiornata alla soglia di 35.000 euro). Agenzia delle Entrate, risoluzione 64/E del 14 settembre 2018; risposta a interpello n. 107 del 2019; risposta n. 378 del 31 maggio 2021; risposta n. 149 del 2025 (testi letti in copia su siti terzi). Eutekne, 5 gennaio 2026; ItaliaOggi, 22 ottobre 2025; Fisco7, gennaio 2026; Studio Pizzano e Informazione Fiscale (letti come riscontro). Non sono stati letti il testo in Gazzetta della legge 199/2025 e i testi originali delle risposte sul sito dell’Agenzia.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

CONDIVIDI

Tiziano Beneggi

Marzo 30, 2026

Scegli un partner professionale

Lavoreremo insieme per trovare la soluzione più adatta alle tue necessità.
Telefono

+3903621731370

Indirizzo

via Consorziale dei boschi, 7 20821 Meda

Email

info@beneggiassociati.com

Contattaci

"*" indica i campi obbligatori

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Nome e cognome*

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter e rimani aggiornato sulle tutte le novità.

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Iscrivendoti acconsenti a ricevere la newsletter dello studio. Puoi annullare l’iscrizione in ogni momento. Leggi l’informativa privacy.