Polizze catastrofali: PMI al 1° ottobre 2025 e 1° gennaio 2026

Aggiornato al 28 marzo 2025

In sintesi. Il Consiglio dei ministri ha rinviato le polizze catastrofali obbligatorie: a ottobre 2025 per le medie imprese e a gennaio 2026 per micro e piccole imprese. Le grandi imprese restano al termine già previsto, con una tolleranza di 90 giorni sugli aiuti pubblici. Ne danno conto ItaliaOggi e Il Sole 24 Ore: si tratta di un decreto-legge. Fino alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, le date sono quelle annunciate dalla stampa.

Chi deve assicurarsi e contro quali eventi

La fonte è la legge di bilancio 2024 (legge 213/2023, art. 1, commi 101-111). Devono assicurarsi le società e le ditte iscritte al registro delle imprese e con sede in Italia, oltre alle stabili organizzazioni italiane di imprese estere. Si assicurano i danni diretti ai beni materiali durevoli dell’attivo di bilancio: fabbricati e terreni, macchinari, impianti, attrezzature. I rischi coperti sono i terremoti, le esondazioni, le alluvioni, le frane e le inondazioni.

In origine la scadenza era il 31 dicembre 2024. Con il decreto-legge 202/2024, in vigore dal 28 dicembre 2024, era stata spostata alla data del 31 marzo 2025, e la nuova proroga interviene su di essa solo per una parte delle imprese.

Le nuove scadenze per dimensione di impresa

La proroga è differenziata, cioè cambia a seconda della classe dimensionale. Le fonti consultate concordano su tre punti.

Medie imprese: nuova data 1° ottobre 2025. Micro e piccole imprese: nuova data 1° gennaio 2026. Grandi imprese: la scadenza resta invariata, però per altri 90 giorni chi non ha stipulato la polizza non subisce effetti nelle assegnazioni di aiuti pubblici di natura finanziaria, cioè agevolazioni, sovvenzioni e contributi finanziati con fondi pubblici, anche per le calamità.

Per la data di scadenza delle grandi imprese le fonti non coincidono del tutto: alcune parlano del 31 marzo 2025, altre del 1° aprile 2025. Il Sole 24 Ore titola sul 30 giugno 2025 come data in cui l’obbligo scatta pienamente, coerente con i 90 giorni aggiuntivi. I criteri per distinguere micro, piccole, medie e grandi imprese non sono riportati nelle fonti in modo uniforme e qui non sono indicati.

Esempio (calcoli nostri). Un’impresa media che doveva essere coperta alla fine di marzo 2025 guadagna 187 giorni, contando dal 28 marzo 2025 al 1° ottobre 2025: poco più di sei mesi. Per una piccola impresa il margine arriva a circa nove mesi.

Che cosa comporta non assicurarsi

Secondo il comma 102, chi resta scoperto vede l’inadempimento valutato nelle assegnazioni di aiuti finanziari pubblici, compresi quelli per gli eventi calamitosi. Per questo il rinvio concesso alle grandi imprese è formulato proprio come sospensione di questo effetto per 90 giorni. Le sanzioni previste dal comma 107 riguardano invece le compagnie assicurative che rifiutano o eludono l’obbligo di stipulare il contratto, non le imprese che non si assicurano.

Alcune associazioni di categoria segnalano altre conseguenze di fatto, come maggiori difficoltà nel credito, ma si tratta di valutazioni non previste dal testo di legge e qui non sono assunte come regole.

Perché si è arrivati alla proroga

Per Il Sole 24 Ore le organizzazioni imprenditoriali chiedevano più tempo. Un emendamento per spostare il termine nel decreto Bollette non era stato approvato. ItaliaOggi riferisce che nel decreto-legge sulla pubblica amministrazione (n. 25/2025) erano in esame altre proposte di rinvio, al 31 dicembre 2025 e al 31 ottobre 2025. La soluzione del Consiglio dei ministri è invece un decreto-legge autonomo.

Domande frequenti

La proroga vale per tutte le imprese? No. Medie, piccole e micro imprese hanno nuove date. Le grandi imprese mantengono il termine, con 90 giorni di tutela sui contributi pubblici.

Il rinvio è già in vigore? Le notizie del 27 e 28 marzo 2025 riferiscono l’approvazione del decreto-legge in Consiglio dei ministri. Gli effetti dipendono dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Chi non stipula la polizza rischia una multa? Non a carico dell’impresa: le sanzioni del comma 107 riguardano le compagnie. La legge dispone che la mancata copertura pesi sulle assegnazioni di aiuti pubblici.

Quali beni vanno assicurati? Gli immobilizzi materiali di bilancio: fabbricati, terreni, macchinari, impianti e attrezzature.

Fonti

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101-107, letti su Normattiva; decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per il termine del 31 marzo 2025, riportato in una copia del testo su certifico.com. Il Sole 24 Ore, 27 marzo 2025; ItaliaOggi, 28 marzo 2025; MySolution, 28 marzo 2025. Non consultati: il decreto-legge di proroga, il decreto ministeriale 18/2025 di attuazione e i commi 108-111 della legge.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Marzo 28, 2025

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