Aggiornato al 21 maggio 2026
In sintesi. Nella rateazione debiti Inail il limite è di 36 rate mensili se il debito non supera i 500.000 euro e di 60 rate se lo supera. Lo precisa la circolare Inail n. 19 dell’8 maggio 2026, che applica l’articolo 23 della legge 203/2024 e il decreto ministeriale del 24 ottobre 2025. Il limite di 60 mesi non vale quindi per tutti i datori di lavoro. Ogni rata, interessi compresi, non può scendere sotto i 150 euro. Possono essere rateizzati premi e accessori non ancora iscritti a ruolo, previa dichiarazione di una difficoltà economica passeggera.
Quante rate si possono chiedere
La legge 13 dicembre 2024, n. 203, all’articolo 23, comma 1, ha inserito il comma 11-bis nell’articolo 2 del decreto-legge 338/1989. La norma consente a Inps e Inail di concedere il pagamento a rate fino a sessanta mensilità, nei casi definiti da un decreto ministeriale. Il decreto del 24 ottobre 2025 distingue due fasce: per debiti entro la soglia di 500.000 euro il massimo è di 36 mensilità, oltre la soglia sale a 60. La circolare 19/2026 ricorda che la competenza a concedere il piano cambia secondo la soglia e il numero di rate.
Esempio, con calcolo mio: un debito di 3.000 euro non può essere diviso in più di 20 rate, perché 3.000 diviso 150 dà 20. Un debito di 120.000 euro in 36 rate comporta una quota capitale di circa 3.333 euro al mese, a cui si aggiungono gli interessi.
Quali debiti si possono rateizzare
Rientrano i premi e gli accessori dovuti all’Inail e che non siano passati all’agente della riscossione, cioè non iscritti a ruolo. Gli accessori sono le sanzioni civili e gli interessi. La circolare ammette debiti già scaduti e debiti correnti, per i quali la domanda va presentata entro l’ultimo giorno utile per il pagamento. Il debito corrente è accolto solo se non ci sono altri debiti scaduti. Sono compresi anche i premi di autoliquidazione di cui si è scelto il pagamento in quattro rate e i debiti maturati dalla domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza prevista dall’articolo 40 del D.Lgs. 14/2019, fino alla nuova istanza.
La dichiarazione di difficoltà economica
Il beneficio va richiesto e non scatta da solo. Il datore di lavoro dichiara di trovarsi, per un periodo limitato, in una situazione di oggettiva difficoltà economica, riconducibile ad almeno una delle cause elencate dalla circolare, come la carenza temporanea di liquidità, la contrazione dell’attività per eventi transitori o lo stato di crisi o insolvenza. Deve inoltre riconoscere il debito in modo esplicito e incondizionato e rinunciare alle eccezioni e ai giudizi di opposizione pendenti.
Come si presenta la domanda e quali sono i tempi
La domanda si presenta solo online, con il servizio Istanza di rateazione del sito Inail, direttamente o tramite un intermediario delegato. Si indicano l’importo, il numero di rate mensili uguali e consecutive e se il debito è scaduto o corrente. L’istanza deve comprendere tutti i debiti scaduti non a ruolo. Dopo l’invio non si può modificare.
Il procedimento si chiude entro 15 giorni dalla presentazione e il provvedimento di concessione, con il piano di ammortamento, è emesso entro 10 giorni. La rateazione diventa efficace soltanto se si versa la prima rata, con scadenza il quindicesimo giorno dal provvedimento. Il debitore può chiedere che la scadenza cada tra l’11° e il 15° giorno. Le rate successive scadono ogni mese, a trenta giorni dalla precedente.
Interessi
La circolare indica come tasso il livello minimo delle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema in vigore alla data della domanda, con una maggiorazione. Richiama l’articolo 14, comma 1, del Dl 38/2026, in vigore dal 28 marzo 2026, che ha ridotto tale maggiorazione a due punti. La stampa specializzata parla per questo di interessi più bassi.
Annullamento e revoca
Se la prima rata non è pagata, o è pagata solo in parte, la rateazione e il piano sono annullati, i debiti vanno a ruolo e non si può presentare una nuova istanza per gli stessi importi. La revoca scatta se non sono pagate tre rate successive alla prima, anche non consecutive, o se, trascorsi trenta giorni dall’ultima rata, risultano omessi o parziali meno di tre versamenti. Le somme residue sono iscritte a ruolo.
Da quando e per chi
La disciplina si applica alle istanze presentate dopo la pubblicazione della circolare, avvenuta l’8 maggio 2026. Chi ha presentato domanda dal 12 gennaio 2025 senza avere ancora pagato tutte le rate può chiedere di rideterminare il numero delle rate secondo i nuovi limiti. Lo stesso vale per le istanze rimaste senza piano di ammortamento.
Domande frequenti
Si possono sempre avere 60 rate? No. Il massimo è 36 rate se il debito non supera 500.000 euro; 60 rate sono possibili solo oltre tale importo.
Si possono rateizzare le somme già iscritte a ruolo? No. La procedura riguarda solo premi e accessori non affidati all’agente della riscossione.
Che cosa succede se si salta la prima rata? La rateazione è annullata, il debito va a ruolo e non è possibile ripresentare l’istanza per gli stessi debiti.
Chi ha già una domanda in corso può avere più rate? Sì, se la domanda è del periodo dal 12 gennaio 2025 e non è stata ancora definita con il pagamento integrale: il debitore può chiedere la rideterminazione.
Fonti
Circolare Inail n. 19 dell’8 maggio 2026 (pagina del sito Inail; il testo integrale è stato letto da una copia pubblicata sul sito dell’Ordine dei commercialisti di Brescia). Legge 13 dicembre 2024, n. 203, articolo 23, comma 1, come richiamata dalla circolare. Decreto ministeriale 24 ottobre 2025, richiamato dalla circolare e non letto direttamente. Ec News, 11 maggio 2026. Edotto, 11 maggio 2026. Dottrina per il Lavoro, 9 maggio 2026. Fiscal Focus, 11 maggio 2026. Non letti: gli articoli di Ipsoa, non raggiungibili.
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.