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Regime degli impatriati: nuovi limiti e condizioni

 

Le norme relative al regime degli “impatriati” previste nel decreto internazionalizzazione, e che hanno subito modifiche significative, comportano una maggiore restrizione nell’accesso a tali benefici a partire dal 2024. Questa nuova interpretazione sembra limitare la fruibilità di questo regime, il quale precedentemente non era disciplinato in modo rigido, ma era soggetto a disposizioni amministrative e giuridiche.

 

Le agevolazioni previste dall’articolo 5 del decreto per gli impatriati vengono ora applicate entro un limite di reddito annuo di 600.000 euro, a differenza del passato in cui non c’era alcun limite. Queste agevolazioni consentono una riduzione del reddito del 50%, la quale si riduce al 40% se il trasferimento avviene in presenza di un figlio minore o durante il periodo di fruizione dell’agevolazione a seguito di nascita o adozione di un minore. Inoltre, è prevista un’ulteriore riduzione del 50% per tre periodi d’imposta aggiuntivi nel caso in cui si trasferisca la residenza anagrafica in Italia nel 2024 e si acquisti una casa residenziale entro il 31 dicembre 2023 o nei 12 mesi precedenti al trasferimento. Tuttavia, ci sono quattro condizioni da rispettare:

  1. Impegno a risiedere fiscalmente in Italia per cinque anni.
  2. Non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento.
  3. Prestare la maggior parte dell’attività lavorativa nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta.
  4. Possedere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (ai sensi del Dlgs 108/12 e 206/07).

 

Queste condizioni sembrano escludere coloro che rientrano in Italia a seguito di distacchi internazionali (international assignments).

 

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