Reverse charge logistica: l’ambito dopo il Dl 84/2025

Aggiornato al 19 agosto 2025

In sintesi. Il reverse charge logistica è il meccanismo che trasferisce l’Iva dal fornitore al committente nei servizi resi a chi fa trasporto, movimentazione di merci o logistica. Dopo il decreto-legge 84/2025, convertito dalla legge 108/2025, la regola abbraccia ogni appalto di trasporto merci, senza i vincoli su lavoratori e beni del committente. Non è però ancora efficace: manca l’assenso del Consiglio Ue. Per ora c’è solo una scelta facoltativa, della durata di tre anni, che affida il pagamento dell’Iva al committente.

Che cos’è il reverse charge e perché riguarda la logistica

L’inversione contabile, nota come reverse charge, è un sistema in cui l’Iva non la versa chi emette la fattura ma chi la riceve. La legge di bilancio 2025 (legge 207/2024, articolo 1, commi 57-63) lo ha introdotto per i servizi destinati alle imprese che operano nel trasporto, nella movimentazione di merci o nella logistica. Lo scopo dichiarato è contrastare le frodi fiscali e l’uso irregolare di manodopera negli appalti.

La disciplina riguarda gli appalti, i subappalti, gli affidamenti a consorziati e i rapporti negoziali analoghi. Interessa quindi due categorie: le imprese di trasporto e logistica che si avvalgono di appaltatori e le imprese che lavorano per loro come fornitori di servizi.

Le novità introdotte dal Dl 84/2025

Nel testo iniziale la regola scattava solo se il lavoro era svolto in prevalenza da personale nei locali del committente e con attrezzature di sua proprietà o a lui riferibili. Il decreto-legge 84/2025, all’articolo 9, ha cancellato queste due condizioni. La ragione, spiegata dai commentatori, è pratica: in un contratto di trasporto i mezzi sono quasi sempre del vettore e il lavoro non si svolge nei locali del committente, quindi le condizioni rendevano la norma poco applicabile.

Dopo la modifica, il perimetro è più ampio. È sufficiente che il servizio sia destinato a un’impresa del settore e passi da uno dei contratti elencati, comunque sia organizzato il lavoro.

Perché il reverse charge non si applica ancora

L’inversione contabile è una deroga alle regole europee sull’Iva. Per questo la norma produce effetti solo dopo il consenso dei governi dell’Unione, riuniti nel Consiglio, come richiede l’articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce. Alla data di questo aggiornamento l’autorizzazione non risulta concessa.

Chi fattura a un’impresa di trasporto o logistica continua quindi ad addebitare l’Iva nel modo ordinario. L’inversione contabile diventerà obbligatoria solo dopo il consenso europeo.

Che cosa vale nel frattempo: l’opzione transitoria

Nell’attesa, la legge prevede un regime transitorio facoltativo. Committente e prestatore possono accordarsi perché sia il committente a pagare l’Iva al posto del prestatore, il quale rimane tuttavia obbligato in solido verso l’Erario. L’accordo vale tre anni e va segnalato all’Agenzia delle Entrate solo per via telematica, con lo schema adottato dal provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025. Le comunicazioni sono ammesse dal 30 luglio 2025.

L’imposta si paga con il modello F24 il giorno 16 del mese che segue l’emissione della fattura; non si possono usare crediti in compensazione. Il decreto 84/2025 ha stabilito che si può optare anche nei subappalti: ogni anello della catena decide per conto proprio, senza dipendere dalla scelta del committente principale o dell’appaltatore.

Un esempio numerico

Calcolo nostro, a titolo illustrativo. Un’impresa di facchinaggio emette il 10 settembre 2025 una fattura da 10.000 euro più Iva al 22 per cento, cioè 2.200 euro, a un operatore logistico che ha aderito al regime. Il committente riconosce all’appaltatore i 10.000 euro dell’imponibile e salda i 2.200 euro di Iva con F24 il 16 ottobre 2025 al più tardi, senza compensazione. L’appaltatore resta comunque responsabile in solido di quell’imposta.

Domande frequenti

Il reverse charge nella logistica è già obbligatorio?
No. Il Dl 84/2025 ne ha allargato la portata, ma si attende il consenso del Consiglio Ue. Oggi si può solo scegliere il regime transitorio.

Che cosa è cambiato rispetto alla legge di bilancio 2025?
Sono cadute le due condizioni sul personale impiegato nei locali del committente e sulle attrezzature di quest’ultimo. La regola riguarda così ogni appalto di trasporto merci.

L’opzione è obbligatoria per tutta la catena di subappalto?
No. Ogni contratto di subappalto è a sé e può aderire a prescindere dagli altri.

L’Iva pagata dal committente si può compensare?
No. L’F24 va presentato il 16 del mese seguente alla fattura e non si può compensare.

Fonti

Letti: NT+ Fisco del Sole 24 Ore, sintesi degli articoli sul reverse charge nei servizi di trasporto e logistica e sul modello di opzione; ItaliaOggi, 5 agosto 2025 (aggiornato il 6 agosto); Sistema Ratio, 23 giugno 2025; Fisco e Tasse, 13 agosto 2025. Non letti nel testo ufficiale, perché non raggiungibili: legge 207/2024, decreto-legge 84/2025 con la relativa legge di conversione 108/2025 e provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 309107 del 28 luglio 2025, citati attraverso la stampa. I testi a pagamento del Sole 24 Ore non sono stati letti per intero. Non è stato riscontrato con due fonti indipendenti il trattamento delle agenzie per il lavoro, e per questo non è trattato.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Agosto 19, 2025

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