Aggiornato al 7 settembre 2025
In sintesi. Per il reverse charge logistica la norma esiste dal 2025 ma non produce effetti, perché manca il via libera di Bruxelles. Nel frattempo vale un regime facoltativo concordato tra fornitore e cliente: dura un triennio, decorre dalla trasmissione del modello alle Entrate e porta l’Iva a carico del cliente, che la paga in F24 senza poterla compensare.
Che cosa è davvero in vigore
La regola è nell’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del Dpr 633/1972, riscritta dall’articolo 1, comma 57, della legge 207/2024. Introduce l’inversione contabile, cioè l’Iva dovuta dal cliente anziché dal fornitore, per prestazioni rese a imprese attive nel trasporto, nella movimentazione delle merci e nei servizi logistici. Contano appalti, subappalti, affidamenti a consorziati e ogni altro rapporto negoziale. Il comma 58 condiziona l’efficacia a una deroga autorizzata dal Consiglio Ue ai sensi della direttiva Iva (articolo 395).
Nel frattempo i commi da 59 a 62 introducono un regime transitorio su base volontaria. Non è quindi corretto dire che il reverse charge sia già obbligatorio nel settore: oggi lo è solo il meccanismo opzionale.
Che cosa ha cambiato il decreto 84/2025
L’articolo 9 del decreto-legge 84/2025 ha eliminato due paletti dalla lettera a-quinquies). Uno riguardava i contratti basati sulla manodopera impiegata nelle sedi del committente con i beni strumentali di quest’ultimo. L’altro era la non applicazione alle agenzie di somministrazione. Il decreto ha inoltre aperto l’opzione ai rapporti fra appaltatore e subappaltatori, lasciando questi ultimi responsabili in solido per l’imposta.
Restano fuori, secondo la norma, le operazioni verso amministrazioni pubbliche e verso gli altri enti e società indicati dall’articolo 17-ter del Dpr 633/1972.
Come funziona l’opzione triennale
Fornitore e cliente stabiliscono che sarà il cliente a pagare l’Iva per conto del fornitore, il quale risponde comunque insieme a lui. È il fornitore a emettere la fattura secondo le regole ordinarie dell’articolo 21 del Dpr 633/1972. Il cliente versa l’imposta con modello F24, escludendo la compensazione, entro la data del 16 del mese successivo a quello della fattura.
Il triennio inizia quando il cliente trasmette la comunicazione alle Entrate, usando un modulo ufficiale. Quel modulo porta il numero 309107 ed è datato 28 luglio 2025; l’invio è aperto dal 30 luglio. Per il versamento la risoluzione 47/E, anch’essa del 28 luglio 2025, ha creato il codice tributo 6045. Secondo la stampa specializzata, la scadenza mensile riguarda anche i contribuenti con liquidazione trimestrale.
Che cosa succede se l’Iva non era dovuta
Il comma 62 regola il caso opposto, quello di un’imposta pagata ma non dovuta: richiama l’articolo 30-ter, comma 2, del Dpr 633/1972 e riconosce il rimborso al cliente, purché provi di aver realmente versato. Verso il cliente scatta la sanzione dell’articolo 6, comma 9-bis.1, primo periodo, del decreto legislativo 471/1997, e il fornitore deve pagarla insieme a lui. L’importo della sanzione non è stato verificato per questo testo.
Un esempio con numeri nostri
L’esempio è un nostro calcolo e ha solo scopo illustrativo. Un subappaltatore fattura il 20 ottobre 2025 al committente un servizio di movimentazione merci per 10.000 euro, con aliquota ordinaria del 22%, quindi 2.200 euro di imposta. Se le parti hanno esercitato l’opzione, il committente paga i 2.200 euro con F24 entro il 16 novembre 2025, senza compensare crediti. Il fornitore incassa dal committente il solo imponibile e resta responsabile in solido.
Domande frequenti
L’inversione contabile nei trasporti è già obbligatoria?
No. La regola non è ancora efficace perché attende il via libera del Consiglio Ue. Oggi esiste soltanto l’opzione concordata fra le parti.
L’opzione si può usare tra appaltatore e subappaltatori?
Sì. Lo prevede espressamente il decreto 84/2025, che conferma la responsabilità in solido dei subappaltatori.
A chi spetta inviare la scelta alle Entrate?
Il cliente, con il modello del provvedimento 309107 del 28 luglio 2025. Gli effetti partono dall’invio e coprono tre anni.
L’Iva dovuta si può compensare?
No. Il versamento avviene in F24 e la compensazione è esclusa.
Fonti
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 57-63, e decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, articolo 9, nel testo vigente all’8 settembre 2025, letti su Normattiva. Per il provvedimento 309107 del 28 luglio 2025 e la risoluzione 47/E del 28 luglio 2025: Il Sole 24 Ore (NT+ Fisco), 1° settembre 2025, e Quotidiano Piu (Wolters Kluwer), 28 luglio 2025, letti nelle parti accessibili. Non sono stati letti i testi dei provvedimenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il confronto antiplagio non copre i testi a pagamento né le fonti primarie.
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.