Edilizia, sconto contributivo 11,50%: domanda entro il 15 marzo

Aggiornato al 16 dicembre 2025

In sintesi. La riduzione contributiva edilizia per il 2025 è dell’11,50% e spetta ai datori di lavoro edili che occupano operai a tempo pieno. La domanda va inviata all’Inps con scadenza 15 marzo 2026 usando il modulo telematico «Rid-Edil». Lo sconto si recupera nei flussi Uniemens fino a quello di febbraio 2026.

Che cosa prevede la circolare Inps 145/2025

Con la circolare 145 del 21 novembre 2025 l’Inps ha reso operativo, per il 2025, il decreto del Ministero del lavoro adottato di concerto con il Mef il 29 settembre 2025 e reso noto il 24 ottobre 2025 sul sito del ministero. La base di legge è l’articolo 29 del Dl 244/1995. La riduzione vale per le mensilità di paga comprese tra gennaio e dicembre 2025. Si calcola sui contributi non pensionistici, cioè quelli delle assicurazioni sociali che non riguardano la pensione.

Resta fuori dal calcolo il prelievo dello 0,30% a favore dei fondi interprofessionali, che finanziano l’aggiornamento dei lavoratori. La base su cui si applica la riduzione è determinata al netto di altre riduzioni previste dalle leggi 388/2000 e 266/2005 e delle eventuali misure compensative dovute al conferimento del Tfr ai fondi pensione.

Chi ha diritto allo sconto

Possono chiederlo i datori di lavoro inquadrati con i codici statistici contributivi dal 1.13.01 al 1.13.05 (industria) e dal 4.13.01 al 4.13.05 (artigianato). Restano esclusi i codici dal 1.13.06 al 1.13.08 e dal 4.13.06 al 4.13.08: riguardano installazioni elettriche e idrauliche e attività affini, che l’Inps non considera edilizia in senso stretto.

Lo sconto riguarda solo gli operai impiegati a orario pieno, cioè con orario di 40 ore a settimana. Non spetta per chi lavora a tempo parziale e non è cumulabile con altre agevolazioni che vietano il cumulo, per esempio l’esonero giovani. Nei contratti di solidarietà è escluso soltanto chi ha subìto la riduzione dell’orario.

Requisiti per mantenere il beneficio

Servono tre condizioni. L’impresa è tenuta a essere in regola con i contributi, come attesta il Durc (documento unico di regolarità contributiva), e rispettare i contratti collettivi. Deve applicare le regole sulla retribuzione imponibile del Dl 338/1989. Nei cinque anni precedenti non devono esserci sentenze irrevocabili contro l’impresa per illeciti sulla tutela della salute dei lavoratori. L’Inps ripete il controllo dell’inquadramento anche quando usa il beneficio e, se la dichiarazione dell’impresa è falsa, recupera le somme.

Come fare domanda e come usare lo sconto

La domanda si presenta solo online, nel Cassetto previdenziale, sezione «Comunicazioni on-line», con il modulo «Rid-Edil». L’esito compare nel Cassetto entro il giorno successivo all’invio. Se è positivo, la posizione ottiene un’autorizzazione contrassegnata dal codice «7N», che copre le mensilità tra novembre 2025 e febbraio 2026.

Nell’Uniemens, il flusso mensile con cui si denunciano retribuzioni e contributi, si usano due codici. Il codice L206 espone lo sconto del periodo corrente, dal flusso di novembre 2025. Il codice L207 serve a recuperare gli arretrati del 2025. Per gli operai usciti dall’azienda si indica «NFOR» nell’elemento TipoLavStat, senza settimane e giorni retribuiti. Per le matricole sospese o cessate la richiesta passa dalla funzione «Contatti» del Cassetto, con la dichiarazione dell’Allegato 2 alla circolare.

Esempio numerico (ipotesi e calcoli nostri). Se per un operaio a tempo pieno i contributi non pensionistici dovuti in un mese fossero 1.000 euro, lo sconto dell’11,50% sarebbe 115 euro. Per dieci operai nello stesso mese sarebbero 1.150 euro. Gli importi reali dipendono dalle aliquote e dalle altre riduzioni già applicate.

Domande frequenti

Qual è la scadenza della domanda? Il 15 marzo 2026, e si usa solo il modulo «Rid-Edil».

Fino a quando si può usare lo sconto? Fino ai flussi Uniemens relativi a febbraio 2026.

Spetta per gli impiegati o per gli operai part-time? No, riguarda solo gli operai a tempo pieno con 40 ore settimanali.

Chi ha lasciato l’azienda è compreso? Sì, per i periodi di paga 2025 in cui erano in forza, con il codice «NFOR».

Fonti

Inps, circolare n. 145 del 21 novembre 2025 (letta in copia sul sito di Ance). Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia del 28 ottobre 2025 sul decreto del 29 settembre 2025 (il testo del decreto non è stato letto). Edotto e QuotidianoPiù, articoli del 24 novembre 2025. EC News, commento alla circolare. Non letti: il decreto nell’originale, Il Sole 24 Ore ed Eutekne. Testi a pagamento e fonti primarie non sono stati confrontati ai fini dell’antiplagio.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Dicembre 16, 2025

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