Aggiornato al 22 agosto 2026
In sintesi. Il Consiglio dei ministri ha varato il 4 agosto 2026 uno schema di disegno di legge che rivede il d.lgs. 231/2001, la norma con cui le società rispondono degli illeciti commessi da chi lavora per loro. Nella riforma 231 conta il difetto di organizzazione: la società paga per un illecito che sia stato causato, o anche solo reso più facile, dall’assenza o dall’inefficacia di un modello adeguato. Il testo non è legge: deve passare dal Parlamento e può cambiare.
Come cambia il giudizio sulla società
Le regole in vigore trattano in modo diverso il reato di un amministratore o dirigente e quello di un dipendente, e per i vertici pongono sull’impresa l’onere di provare la bontà del proprio modello. Il disegno di legge elimina questa differenza. La carenza organizzativa diventa parte dell’illecito: bisogna dimostrare il legame causale tra la lacuna e il reato, e l’accusa non può più contare su un’inversione della prova a svantaggio dell’impresa.
Per le violazioni colpose, come quelle in tema di sicurezza, si presume che l’impresa ne abbia tratto beneficio quando l’inosservanza delle regole le fa risparmiare o produrre di più in modo apprezzabile.
Modelli, norme tecniche e piccole imprese
Stando alla bozza, la futura legge fisserebbe gli elementi minimi del modello, il modo di approvarlo e aggiornarlo e i criteri di valutazione del giudice. Per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro i modelli ispirati alla norma UNI ISO sono considerati conformi, con effetto liberatorio. Quanto alla rilevanza delle linee guida delle associazioni di categoria, le fonti lette non coincidono: il punto va riverificato sul testo definitivo.
Alle piccole e medie imprese sono riservate modalità semplificate di adozione, che un decreto del Ministro della giustizia dovrà dettagliare. Quando persona giuridica e persona fisica responsabile coincidono, il giudice potrà attenuare o escludere la multa, valutando la pena già inflitta all’individuo.
Rimedi e garanzie dopo la contestazione
Sono previste ipotesi di estinzione dell’illecito per chi, dopo il fatto, ripara e colma le mancanze indicate dal pubblico ministero; per i delitti non si può invocarle più di due volte. In ambito ambientale e tributario si richiede inoltre che la lacuna sanata sia asseverata e, per le imposte, che il debito sia saldato per intero. Il pubblico ministero deve descrivere in modo puntuale le mancanze, pena la nullità dell’atto, e un’idonea garanzia in denaro evita il sequestro preventivo.
La delega su elenco dei reati e sanzioni
Secondo la bozza, il Governo avrà otto mesi dall’entrata in vigore della legge per riordinare con decreto legislativo le sanzioni e l’elenco dei reati da cui discende la responsabilità, puntando sulla criminalità d’impresa.
Esempio numerico. Se la legge entrasse in vigore il 1° marzo 2027, il decreto delegato dovrebbe arrivare entro il 1° novembre 2027, otto mesi dopo.
Che cosa può fare un’impresa oggi
Fino all’eventuale approvazione vale la disciplina attuale. È ragionevole controllare che il modello copra i reati pertinenti, che l’elenco dei rischi rifletta l’attività svolta, che formazione e controlli siano documentati e che l’organismo di vigilanza conservi le prove del proprio lavoro.
Domande frequenti
La riforma si applica già? No: è uno schema di disegno di legge, ora destinato all’esame parlamentare.
Che cosa significa colpa di organizzazione? Significa che l’ente non si era organizzato in modo da prevenire il reato, e ciò lo ha causato o agevolato.
La norma UNI ISO ha un peso? Sì, nella sicurezza sul lavoro i modelli che la seguono sono presunti conformi.
Le piccole imprese hanno regole diverse? Sì: procedure semplificate e una disciplina specifica se società e autore dell’illecito coincidono.
Fonti
Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 (comunicato n. 185; il sito del Governo non era raggiungibile); sintesi pubblicata dal Ministero della giustizia (portale Arenula70); Quotidiano Piu, 5 agosto 2026; IusLetter; Eutekne, 15 agosto 2026 (solo sommario); scheda tecnica con la bozza del 4 agosto 2026. Non è stato letto il testo ufficiale del disegno di legge. Le fonti discordano sul ruolo delle linee guida associative e sulla prescrizione, che non sono riportati.
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.