Il DM 29 gennaio 2021 ha stabilito che l’invio dei documenti attestanti il pagamento di spese sanitarie relative all’anno 2021 ha scadenza semestrale. In virtù di tale vincolo i documenti di spesa con data di pagamento compresa nel periodo:
A partire dal 2022, la frequenza degli invii diventerà mensile.
L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.
Oltre ai soggetti obbligati dall’anno 2015 (farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) e quelli obbligati dall’anno 2016 (strutture autorizzate ai sensi dell’ articolo 8-ter Dlgs 502/1992 e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 70, comma 2, Dlgs193/ 2006, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica), a partire dal 2019 sono tenuti all’invio dei dati di spesa sanitaria privata anche:
Ultima ora: Il termine per l’invio dei dati di spesa sanitaria relativi al primo semestre 2021 è passato al 30 settembre 2021, come richiesto da alcune associazioni di categoria per le difficoltà di aggiornamento dei software.
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