Aggiornato al 2 giugno 2025
In sintesi. Split payment Ftse Mib: con effetto dal 1° luglio 2025 l’autorizzazione europea allo split payment, la scissione dei pagamenti con cui il cliente versa l’Iva direttamente all’Erario anziché al fornitore, non comprende più le società quotate dell’indice Ftse Mib. Lo dispone la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio. Per gli altri soggetti l’autorizzazione dura sino al 30 giugno 2026. Al 2 giugno 2025 la norma italiana di riferimento, l’articolo 17-ter del Dpr 633/1972, non è stata ancora allineata e include tuttora le società Ftse Mib.
Cosa dispone la decisione europea e da quando
Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione il 25 luglio 2023; è stata pubblicata in GUUE L 188 del 27 luglio 2023. Modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che aveva esteso lo split payment alle forniture verso alcune società controllate da amministrazioni pubbliche e verso le società quotate incluse nell’indice Ftse Mib.
Le modifiche sono due. La prima proroga l’autorizzazione dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2026 (articolo 1, punto 3). La seconda sopprime il terzo trattino dell’articolo 1 della decisione del 2017, cioè la parte dell’ambito di applicazione riferita alle società Ftse Mib; vale dal 1° luglio 2025 (articolo 1, punto 1, e articolo 2). Secondo il considerando 7, è stata l’Italia a chiedere questa riduzione, per dare ai soggetti coinvolti il tempo di adeguare le procedure.
Chi è interessato
Il cambiamento riguarda due categorie. Da un lato chi vende beni o rende servizi a società quotate incluse nell’Ftse Mib, l’indice azionario di riferimento di Piazza Affari. Dall’altro le stesse società quotate, che oggi versano l’Iva all’Erario per conto del fornitore.
L’articolo 17-ter, comma 1-bis, lettera d), del Dpr 633/1972 indica tra i clienti in split payment le società quotate inserite nell’indice Ftse Mib e consente al ministero dell’Economia di individuare con proprio decreto un indice alternativo. Il comma 1-quater affida al fornitore una facoltà: può chiedere al cliente un documento che attesti l’appartenenza ai soggetti in split payment, e chi lo riceve deve applicare il regime. Il comma 1-ter collega l’applicazione dell’articolo alla durata della misura di deroga concessa dal Consiglio Ue.
Come funziona oggi lo split payment verso le quotate
Secondo l’articolo 17-ter, comma 1, per le operazioni verso i soggetti indicati l’imposta è versata dal cliente, secondo regole fissate con decreto ministeriale. Il fornitore, quindi, non incassa l’Iva. La decisione europea ricorda un effetto collaterale (considerando 8): il fornitore non può compensare l’Iva pagata sugli acquisti con quella delle vendite e può trovarsi stabilmente a credito verso l’Erario, con richiesta di rimborso.
Esempio numerico (calcolo nostro, con aliquota ordinaria del 22%). Uno studio di consulenza fattura a una società quotata una prestazione da 8.000 euro, con Iva a 1.760 euro. Con lo split payment il professionista riceve 8.000 euro mentre il cliente paga 1.760 euro all’Erario. Con le regole ordinarie riceve 9.760 euro in totale e riporta i 1.760 euro nella liquidazione periodica dell’Iva.
Cosa non risulta ancora definito al 2 giugno 2025
Nelle fonti lette non compare una modifica del testo nazionale che recepisca l’uscita delle società Ftse Mib: la lettera citata sopra figura ancora nel testo vigente. Non compare nemmeno un chiarimento ufficiale su quale elemento determini il passaggio per le operazioni a cavallo del 1° luglio 2025: il momento in cui l’operazione è effettuata, quello in cui l’imposta diventa esigibile o quello in cui la fattura è emessa. Il punto resta quindi da definire.
Domande frequenti
Dal 1° luglio 2025 le società Ftse Mib restano in split payment?
L’autorizzazione europea non le copre più da quella data (articolo 2 della decisione). Il testo italiano dell’articolo 17-ter le elenca però ancora al 2 giugno 2025.
Fino a quando vale lo split payment per gli altri soggetti?
L’autorizzazione europea è stata prorogata sino al 30 giugno 2026.
Che cos’è l’indice Ftse Mib?
È l’indice azionario di Borsa Italiana richiamato dall’articolo 17-ter, comma 1-bis, lettera d). Il ministero dell’Economia può indicare un indice alternativo.
Quale data conta per le fatture a cavallo del 1° luglio 2025?
Nelle fonti lette non è indicata a questa data; il criterio non risulta ancora fissato.
Fonti
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio del 25 luglio 2023, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 188 del 27 luglio 2023, letta nel testo integrale su EUR-Lex. Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 17-ter, nel testo vigente al 2 giugno 2025, letto su Normattiva. Edotto, «Split payment, è ufficiale la proroga», 31 luglio 2023 (stampa specializzata, a conferma delle date). Non sono stati letti circolari e documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate né i contenuti a pagamento delle testate economiche; il testo del decreto ministeriale attuativo del comma 1 non è stato consultato.
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.
Contatti (generale)
"*" indica i campi obbligatori