Statuti societari: cosa controllare dopo il Dlgs 47/2026

Aggiornato al 31 agosto 2026

In sintesi. Il check-up statuti societari è la verifica, clausola per clausola, dello statuto di una S.p.A. o di una S.r.l. alla luce delle norme del Codice civile cambiate dal decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, in vigore dal 29 aprile 2026. Il decreto non impone di riscrivere tutti gli statuti e l’articolo 9, che modifica il Codice civile, non indica un termine per adeguarli. Vanno però controllati tre punti: se lo statuto di una S.p.A. indica quale modello di governo e vigilanza ha adottato, se i rinvii a articoli spostati o abrogati si leggono ancora, se le clausole su sindaci e concorrenza degli amministratori riproducono regole ormai diverse.

Che cosa cambia dal 29 aprile 2026

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2026 e, per l’articolo 11, è entrato in vigore quindici giorni dopo, cioè il 29 aprile. L’articolo 9 riscrive parti del Codice civile sulle società per azioni: sostituisce l’articolo 2380, introduce gli articoli 2381-bis e 2381-ter, inserisce l’articolo 2390-bis e raccoglie nell’articolo 2396-septies le cause di ineleggibilità dei controllori, abrogando il primo comma dell’articolo 2399.

Uno statuto scritto prima di quella data può quindi contenere numeri di articolo che non corrispondono più alla norma richiamata, oppure testi che copiano una regola oggi diversa. Il controllo serve a stabilire, per ogni clausola, se resta valida così com’è, se va letta con la nuova norma o se richiede una modifica formale.

S.p.A.: lo statuto deve indicare il sistema scelto

Il nuovo articolo 2380 impone di scegliere nello statuto uno fra tre sistemi. Nel primo la gestione spetta a un amministratore unico o a più amministratori e la vigilanza al collegio sindacale. Nel secondo operano due organi distinti, il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza che lo controlla. Nel terzo c’è un solo consiglio di amministrazione, dentro il quale un comitato svolge il controllo. Le vecchie etichette tradizionale, dualistico e monistico non compaiono più nel testo, anche se restano d’uso corrente.

Secondo lo studio n. 63-2026/I del Consiglio nazionale del Notariato, uno statuto anteriore non va necessariamente modificato quando le sue regole rendono chiaro che la società applica il sistema con collegio sindacale. I dubbi maggiori riguardano gli statuti che illustrano i tre schemi senza sceglierne alcuno, o che lasciano la scelta all’assemblea: per questi lo studio ritiene opportuna l’adozione espressa di un modello.

Sindaci: affini entro il secondo grado e conviventi

L’articolo 2396-septies elenca chi non può essere eletto nell’organo di controllo e, se eletto, decade. Tra questi ci sono coniuge, parte dell’unione civile, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado e conviventi degli amministratori, e le stesse persone legate agli amministratori delle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo. Per il Notariato la soglia degli affini era prima il quarto grado e i conviventi non erano indicati: sono le due novità che incidono sugli statuti.

L’affinità è il legame con i parenti del coniuge. Il cognato è affine di secondo grado, il cugino della moglie lo è di quarto grado. Una clausola che rinvia all’articolo 2399 va letta, in via generale, come un rinvio alla norma ora in vigore. Una clausola che trascrive il vecchio elenco può invece continuare a produrre effetti propri.

Amministratori: dirigenti strategici e uso delle informazioni

L’articolo 2390 vieta agli amministratori di assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili, di esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi e di essere amministratori o direttori generali in società concorrenti. Dal 29 aprile 2026 il divieto comprende anche i dirigenti con responsabilità strategiche in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell’assemblea. L’aggettivo specifica è nuovo: per lo studio notarile solleva dubbi sulle autorizzazioni date in via generale nello statuto.

Il nuovo articolo 2390-bis vieta inoltre di usare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie e opportunità di affari conosciuti nell’incarico. Chi lo viola può essere revocato e risponde dei danni. Una clausola che richiama semplicemente l’articolo 2390 segue la nuova formulazione, mentre una clausola che ricopia il vecchio testo non estende da sola il divieto ai dirigenti.

Rinvio alla legge o testo riprodotto: la distinzione che decide

Il Notariato propone un criterio in tre passaggi. Se lo statuto si limita a richiamare un articolo, il rinvio segue la norma vigente. Se riproduce il testo e la nuova regola è meno severa, la clausola resta com’è. Se riproduce il testo e la nuova regola è più severa e inderogabile, prevale la legge. Nei casi intermedi, quando la regola nuova è più severa ma derogabile, l’interpretazione è più complessa e va guidata dalla volontà dei soci.

S.r.l.: dove il rinvio può non funzionare

Molti statuti di S.r.l. richiamano norme sulle S.p.A. L’ultimo comma dell’articolo 2477 rinvia all’articolo 2409, la denuncia al tribunale per gravi irregolarità. Il decreto non modifica l’articolo 2477, ma la denuncia è ora disciplinata dall’articolo 2396-quater: per lo studio notarile il rinvio si corregge in via interpretativa e il controllo giudiziario resta applicabile alle S.r.l. Lo stesso studio segnala che nelle S.r.l. con controllo facoltativo le cause di ineleggibilità non sono derogabili dallo statuto, e che un rinvio alle norme sull’esclusione del socio non si estende automaticamente, perché le cause di esclusione devono essere indicate con precisione.

Chi modifica lo statuto

La modifica spetta di regola all’assemblea straordinaria, con verbale notarile. Nelle società per azioni lo studio ammette che un adeguamento solo formale, come la correzione di un numero di articolo, possa essere deliberato dall’organo amministrativo ai sensi dell’articolo 2365 del Codice civile, se lo statuto e le condizioni di legge lo consentono. Conviene verificarlo caso per caso con il notaio.

Un esempio

Lo statuto di una S.p.A. del 2019 dice: non possono essere sindaci il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori. Con la lettera della legge nuova sarebbe eleggibile il cugino della moglie di un amministratore, affine di quarto grado. Poiché la clausola trascrive la regola più severa, secondo il criterio del Notariato continua a escluderlo, finché i soci non la cambiano. Il cognato dell’amministratore, affine di secondo grado, è escluso sia dalla clausola sia dalla legge. Il convivente dell’amministratore è escluso dalla legge anche se lo statuto non lo cita.

Domande frequenti

Devo modificare lo statuto entro una scadenza? L’articolo 9 non fissa un termine per adeguare gli statuti. La modifica diventa necessaria se una clausola è in conflitto con una regola imperativa o se, in una S.p.A., non si capisce quale modello di governo e vigilanza è stato adottato.

Un rinvio all’articolo 2399 è diventato inefficace? Di regola no: per il Notariato il rinvio numerico è mobile e si legge come richiamo alla norma vigente. Una modifica che aggiorni il riferimento è comunque opportuna, per evitare dubbi.

Una clausola più severa della legge resta valida? Può restare valida se riproduce il testo precedente e la legge nuova è meno severa o derogabile. Non può invece prevalere su una regola imperativa più rigorosa.

Le S.r.l. devono fare qualcosa di diverso? Devono controllare soprattutto organo di controllo, revisore e rinvii alle norme sulle S.p.A., senza trasferire in modo automatico l’analisi svolta per le società per azioni.

Fonti

Decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, articoli 9 e 11, testo pubblicato su Normattiva, consultato il 3 novembre 2026. Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 86, supplemento ordinario n. 14, del 14 aprile 2026, come indicato dalla Fondazione nazionale dei commercialisti nel documento del 28 aprile 2026 sul decreto di attuazione della Legge Capitali. Consiglio nazionale del Notariato, studio n. 63-2026/I, di Marco Cian, approvato il 25 giugno 2026 e pubblicato in CNN Notizie n. 147 del 5 agosto 2026.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Agosto 31, 2026

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