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Super Ace 2021, rendimento con il credito d’imposta dal 20 novembre

 

L’agevolazione consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

 

L’articolo 19 D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021 (decreto Sostegni bis) ha introdotto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale del c.d. Ace, valutato mediante applicazione di un’aliquota del 15%, corrispondente agli incrementi di capitale proprio.

 

La norma prevede che, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto all’esercizio precedente, si applichi il coefficiente di remunerazione del 15%, in luogo dell’ordinario 1,3%. L’agevolazione trova applicazione per gli incrementi patrimoniali effettuati nel corso dell’esercizio 2021, nel limite massimo di 5 milioni di euro. La percentuale preesistente (1,3%) continua ad applicarsi alla base di calcolo pregressa (incrementi fino al 31 dicembre 2020) o corrente, se eccedente la soglia dei 5 milioni.

 

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 la super-Ace, determinata mediante applicazione dell’aliquota del 15% agli incrementi di capitale proprio, può essere fruita tramite:

  • riduzione dell’imponibile nella dichiarazione dei redditi 2022 oppure, in alternativa,
  • tramite trasformazione in credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote Ires o Irpef, in vigore nel 2020.
  • In quest’ultimo caso occorre trasmettere, in via telematica, il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Ace”.

 

La comunicazione potrà essere effettuata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (30 novembre 2022). Ogni comunicazione può accogliere uno o più incrementi di capitale proprio; in presenza di successivi incrementi va trasmessa una comunicazione distinta, senza riportare i valori di crescita indicati nella precedente.

 

Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole Comunicazioni Ace, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta. Il credito spettante potrà essere utilizzato, previa comunicazione del riconoscimento, dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio. Il credito d’imposta spettante può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, oppure può essere chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi. In alternativa, il credito può esser ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

CALCOLO SUPER ACE – CREDITO D’IMPOSTA (soggetto Ires)

Incrementi patrimoniali rilevanti 5.000.000
  • Conferimento in denaro
4.000.000
  • Rinuncia a credito
1.000.000
Super Ace al 15% 750.000
Credito d’imposta 180.000

 

 

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