Tax free shopping: dal 1° luglio 2026 la validazione unica

Aggiornato al 24 agosto 2026

In sintesi. Chi vive fuori dall’Unione europea e compra in Italia può non pagare l’IVA, o riaverla, se porta i beni nel bagaglio: è il tax free shopping. Dal 1° luglio 2026 il viaggiatore, in uscita dal territorio doganale, può affidarsi a un solo intermediario del rimborso, che presenta alla dogana tutte le sue fatture elettroniche tax free, anche se emesse da negozi diversi con intermediari diversi. Aderire è una scelta degli intermediari, serve il consenso di venditori e viaggiatori e le condizioni dell’agevolazione restano quelle di prima.

Le fonti della novità

Il punto di partenza è l’art. 1, comma 934, della legge 199/2025 (manovra per il 2026), che ha chiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, un processo semplificato per il rimborso al momento dell’uscita. L’ADM ha attuato la norma con una determinazione direttoriale pubblicata il 5 maggio 2026 e, il 26 giugno 2026, ha diffuso un avviso con le indicazioni per gli intermediari.

Prima e dopo

Finora ogni fattura elettronica agevolata doveva essere presentata una per una alla dogana. Faceva eccezione il rimborso cumulativo per i documenti portati agli sportelli doganali o inseriti nell’applicazione VatRefund. Adesso l’intermediario scelto dal viaggiatore raccoglie le fatture intestate a lui e le sottopone insieme al controllo, che si conclude con il visto di uscita. Tutto passa da Otello 2.0, dove ciascuna fattura ha un codice di richiesta.

Non rientrano le fatture dei venditori con sede in un altro Paese membro.

Adempimenti degli intermediari e dei negozi

Chi gestisce i rimborsi e vuole partecipare scrive all’ADM con una PEC propria, firmata dal rappresentante legale o da un procuratore. Nel documento elenca, con denominazione e partita IVA, gli intermediari con cui ha sottoscritto un patto di reciproco riconoscimento e dichiara di avere aggiornato informative e richieste di consenso. Serve poi l’assenso di negozi e viaggiatori a far circolare i dati fra gli aderenti.

Il negozio deve verificare che il proprio intermediario abbia aderito e raccolto i consensi. Resta suo il compito di applicare correttamente l’IVA.

Ciò che non muta

Il bene è destinato al cliente o alla sua famiglia e viaggia nel suo bagaglio; il cliente risiede o è domiciliato fuori dall’Unione. Il valore della singola fattura supera 70 euro, IVA compresa (la soglia precedente era 154,94 euro). Le merci escono dall’Unione al più tardi nel terzo mese dopo la fattura. Dal 2026 il tempo per riavere la fattura vistata e restituirla al venditore sale a sei mesi, rispetto ai quattro precedenti.

Esempio numerico. Tre acquisti con fatture da 45, 80 e 120 euro, tutte con IVA al 22 per cento inclusa. La prima è sotto soglia. Nelle altre l’imposta compresa è 14,43 euro e 21,64 euro, in totale 36,07 euro. Con la validazione unica le due fatture ammesse ottengono il visto in un unico passaggio, a condizione che gli intermediari dei due negozi abbiano aderito.

Domande frequenti

È un obbligo? No, la procedura è facoltativa e opera solo fra intermediari che si sono accordati.

Il viaggiatore deve acconsentire? Sì, come i venditori, con informative aggiornate.

Cambiano i requisiti per l’esenzione? No: uso personale o familiare, residenza extra UE, oltre 70 euro a fattura, uscita entro il terzo mese.

Valgono le fatture di negozi di altri Stati UE? No, sono escluse.

Fonti

Legge 199/2025, art. 1, commi 934-935; determinazione direttoriale ADM pubblicata il 5 maggio 2026; avviso ADM del 26 giugno 2026. Letti tramite la stampa specializzata: Il Sole 24 Ore NT+ Fisco (17 giugno e 5 agosto 2026), Edotto (2026), Ecnews (gennaio 2026). Non sono stati letti direttamente i testi sul sito ADM e la Gazzetta Ufficiale (siti non raggiungibili). Non è riportata la data di firma della determinazione, perché le fonti sono discordi.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Agosto 24, 2026

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