Aggiornato al 7 settembre 2026
In sintesi. Con il correttivo Omnibus (Dlgs 148/2026) il welfare aziendale per i familiari non esige più la convivenza, se la norma agevolativa rinvia in generale ai familiari indicati nell’art. 12 del Tuir. Genitori, suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle del dipendente possono così ricevere rimborsi e servizi esenti pur abitando altrove. Il requisito resta, in alternativa a un assegno alimentare non giudiziale, solo quando la norma pretende anche che il familiare sia fiscalmente a carico.
Che cosa ha cambiato il correttivo
Il correttivo Omnibus, porta data 7 agosto 2026 e numero 148. È uscito il giorno 11 di quel mese nella serie generale della Gazzetta (fascicolo 185, supplemento ordinario 30/L) ed è stato pubblicato di nuovo il 4 settembre 2026. All’art. 1 riscrive in due punti l’art. 12, c. 4-ter, del Tuir.
Primo punto: scompare l’obbligo, per gli “altri familiari”, di vivere con il contribuente o di percepire assegni alimentari non fissati da un giudice. Secondo punto: quell’obbligo sopravvive solo per le persone elencate dall’art. 433 del Codice civile che non siano coniuge o figli, e solo se la norma chiede le condizioni del familiare a carico.
La stessa correzione è stata inserita nell’art. 12, c. 7, del nuovo testo unico (Dlgs 117/2026), applicabile dal 2027. Per il Tuir vigente la regola vale a partire dall’annualità fiscale aperta alla data del 20 dicembre 2025: ne è toccato già il 2025.
Dove il legame di parentela basta
Alcune esenzioni dell’art. 51 del Tuir rinviano ai familiari dell’art. 12 senza pretendere che siano a carico. Ne è un esempio la lettera f-ter) del comma 2, sulle somme per l’assistenza a familiari anziani o non autosufficienti. In questi casi la residenza del parente è irrilevante.
L’Agenzia delle Entrate ha tratto questa conclusione con la risposta n. 163 del 14 agosto 2026. Un lavoratore voleva farsi rimborsare, dal piano aziendale, le spese 2025 per il ricovero in una residenza per anziani della madre non convivente; il gestore della piattaforma di welfare aveva escluso il beneficio per mancanza di convivenza. L’Agenzia ha dato ragione al lavoratore: il rimborso non entra nel reddito di lavoro dipendente, purché ricorrano gli altri presupposti, che non ha valutato.
Dove restano reddito e convivenza
Quando l’agevolazione richiama pure i requisiti del secondo comma dell’art. 12, il familiare deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per i figli fino a 24 anni). Chi non è coniuge né figlio deve inoltre convivere con il dipendente o percepire assegni alimentari non stabiliti da un giudice.
Vi rientrano i rimborsi per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (lettera d-bis del comma 2 dell’art. 51), che spettano ai familiari fiscalmente a carico. Un padre che vive altrove e senza assegni alimentari ne resta quindi escluso, anche con redditi minimi.
Esempio numerico
Caso inventato per fissare le idee. Nel 2025 un dipendente si fa rimborsare dal piano aziendale 900 euro al mese per 12 mesi, cioè 10.800 euro, a copertura della retta della madre in una residenza per anziani; la madre vive in un’altra città. Se la somma fosse imponibile e il dipendente si trovasse nello scaglione Irpef del 35% (da 28.001 a 50.000 euro), l’imposta aggiuntiva sarebbe di 3.780 euro, più i contributi. Con la nuova lettura il rimborso resta fuori dal reddito.
Somme già assoggettate a tassazione
Secondo i commenti pubblicati, per gli importi tassati nel 2025 l’Irpef si può riavere con il conguaglio o con la dichiarazione, mentre i contributi tornano indietro solo tramite il datore. Gli stessi commenti escludono trattenute correttive a carico dei lavoratori per i benefici già riconosciuti ai non conviventi. Indicazioni operative ufficiali sul recupero non risultavano ancora diffuse alla data di consultazione.
Domande frequenti
Un genitore che abita altrove può usare una palestra convenzionata pagata dall’azienda? Sì, se il servizio rientra nell’offerta rivolta a tutti i dipendenti o a categorie omogenee e il rinvio ai familiari dell’art. 12 non è accompagnato dal requisito del carico.
Un genitore che vive altrove ha diritto al rimborso dell’abbonamento ai mezzi pubblici? Soltanto se è fiscalmente a carico e, non essendo coniuge o figlio, convive oppure percepisce assegni alimentari non stabiliti dal giudice.
Da quando vale la modifica? Dall’annualità fiscale in corso il 20 dicembre 2025: la regola coinvolge perciò il 2025. Il testo consolidato lo indica vigente dal 12 agosto 2026.
La retta di una residenza per anziani rimborsata per un genitore non convivente è tassata? No, secondo la risposta n. 163/2026, a condizione che sussistano gli altri requisiti di legge.
Fonti
Decreto legislativo n. 148 del 7 agosto 2026, art. 1 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, fascicolo 185 del 2026, supplemento ordinario 30/L; nuova pubblicazione nel fascicolo 205 del 4 settembre 2026). Dpr 917/1986 (Tuir), artt. 12 e 51. Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026.
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