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Antiriciclaggio e trust

Come noto il trust, istituto che trova origine nella cultura e nell’esperienza giuridica anglosassone, non è espressamente disciplinato nell’ordinamento giuridico italiano. Tuttavia sono riconosciuti, anche nel nostro Paese, gli effetti giuridici del trust. L’effetto principale dell’istituto è quello di segregare un dato patrimonio affinché lo stesso non possa più essere aggredito da terzi creditori, siano essi del disponente, del trustee o del/i beneficiario/i, salva la sussistenza di situazioni patologiche. La protezione del patrimonio è un effetto e non la finalità del trust. Le finalità che possono essere perseguite sono molteplici; si citano, per fare degli esempi, le finalità filantropiche e quelle successorie volte a favorire il passaggio generazionale ordinato dei beni in esso disposti. Il trust è un utile strumento per tutelare i figli disabili o con problemi di salute dopo la morte dei genitori. Nonostante tali “nobili” finalità, gli organismi internazionali in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio hanno posto in luce i possibili utilizzi abusivi dello strumento.
Sull’utilizzo anomalo del trust è intervenuto il recente comunicato (2 dicembre 2013) dell’Unità di Informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia.
L’obiettivo della Banca d’Italia è rafforzare gli standard in materia di trasparenza specie con riferimento agli obblighi di acquisizione e conservazione di informazioni complete e aggiornate sui titolari effettivi.

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