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Apprendistato, un anno in più ad aliquote ridotte

Il quadro delle agevolazioni per le assunzioni porta sempre più appeal al contratto di apprendistato: oltre alla possibilità di beneficiare – tramite questo rapporto – del nuovo bonus per l’alternanza, la legge di bilancio 2017 ha prorogato per quest’anno gli incentivi contributivi correlati alle assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Pertanto, i datori di lavoro che occupano lavoratori assunti con questa tipologia di apprendistato, cosiddetto duale, possono continuare a godere di queste misure:
– disapplicazione del contributo di licenziamento di cui all’articolo 2, commi 31 e 32, della legge 92/2012;
– riduzione al 5% dell’aliquota contributiva del 10% di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 296/2006;
– sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro per il finanziamento della Naspi e anche dello 0,30%, previsto dall’articolo 25, della legge 845/1978.
Il contratto di apprendistato resta comunque la principale tipologia contrattuale per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani tra i 15 e i 29 anni, a seconda della declinazione.
Esistono, infatti, tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili normativi:
– apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
– apprendistato professionalizzante;
– apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Oltre agli incentivi di carattere contributivo legati ad aliquote agevolate, tutte e tre le forme di apprendistato beneficiano di altri vantaggi, tra cui la deducibilità delle spese e dei contributi dalla base imponibile Irap, e vantaggi di natura economica correlati alla possibilità di “sottoinquadramento” retributivo del lavoratore. Previsti, infine, incentivi di tipo normativo, come l’esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e Ccnl per l’applicazione di determinate normative e istituti.
Invece, è terminato lo scorso 31 dicembre lo sgravio contributivo “totale” dedicato alle piccole aziende (il beneficio può comunque essere ancora fruito dai datori di lavoro che abbiano stipulato un contratto di apprendistato entro il 31 dicembre 2016: questi possono godere dei benefici descritti per i primi 36 mesi dall’assunzione).

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