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Congedo del padre, nascite e adozioni

La Riforma Fornero ha previsto che i padri lavoratori dipendenti debbano obbligatoriamente fruire di 1 giorno di congedo entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.
La legge di stabilità 2017 ha prorogato tale disposizione anche per gli anni 2017 e 2018, stabilendo che la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a 2 giorni per l’anno 2017, e a 4 giorni per l’anno 2018.
In attuazione della norma di cui sopra, e con specifico riferimento alle nascite, adozioni e affidamenti avvenuti nel 2017, l’Inps ha precisato che il congedo obbligatorio è pari a 2 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore, e che devono a presentare domanda all’Istituto solo i lavoratori per i quali il pagamento dell’indennità è erogato direttamente dall’Inps, mentre tutti i lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore, devono comunicare in forma scritta a quest’ultimo la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all’Inps.
Invece, non è stato prorogato il congedo facoltativo per i padri, che quindi non può essere fruito né indennizzato da parte dell’Istituto.

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