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Covid_19: nuove indicazioni per i cantieri edili

Alla luce dell’entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020, si segnalano le seguenti prime essenziali indicazioni:

  • sospensione dal 23 marzo fino al 3 aprile di tutte le attività produttive non individuate dai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al DPCM.
  • tra le attività non sospese vengono ricomprese quelle riferite ai Codice ATECO 42 (ingegneria civile), 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione), tra le attività non sospese anche quelle relative alla raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (comprese nel codice ATECO 38).
  • secondo l’articolo 1 lettera d) del DPCM restano consentite tutte le attività FUNZIONALI ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1. A tal proposito si segnalano in allegato il comunicato stampa emesso dalle Prefetture di Milano, Lodi, Monza e Brianza, che riportano le condizioni e modalità obbligatorie per informare la Prefettura dello svolgimento di attività funzionali e ricevere relativa autorizzazione.

 

  • Per le attività sospese, le imprese hanno fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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