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Decreto Fallimento – D.L. n.83/2015

Il decreto prevede misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’Amministrazione giudiziaria.
Si evidenzia la necessità di rafforzare le disposizioni sull’erogazione di provvista finanziaria alle imprese in crisi, di promuovere la contendibilità delle imprese in concordato preventivo in modo da incentivare condotte virtuose dei debitori in difficoltà e favorire esiti efficienti ai tentativi di ristrutturazione, di rafforzare i presidi a garanzia della terzietà ed indipendenza degli incaricati ausiliari del giudice nella gestione delle procedure concorsuali e di prevedere la possibilità di concludere nuove tipologie di accordo di ristrutturazione del debito.
Al proposito, vengono apportate importanti modifiche alle discipline riguardanti l’apertura alla concorrenza nel concordato preventivo, il curatore fallimentare, i contratti pendenti nel concordato preventivo nonché l’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e la convenzione di moratoria.
Per gli enti creditizi e finanziari, ex D.Lgs. 87/1992, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio; le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Tali disposizioni si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2015. Si dispone inoltre che, in via transitoria, per il primo periodo di applicazione le citate svalutazioni e perdite diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75% del loro ammontare. Tale eccedenza e le evidenziate svalutazioni e perdite su crediti iscritte in bilancio fino all’esercizio in corso al 31.12.2014 e non ancora dedotte sono parzialmente deducibili; ai fini della determinazione dell’acconto dell’Ires dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015 e per i due periodi d’imposta successivi non si deve tener conto delle modifiche sopra evidenziate.
Il decreto apporta anche delle modifiche alla determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziarie nonché delle imprese di assicurazione.
Il decreto dispone infine il blocco della trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso al 27.6.2015.

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