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Dividendi deliberati nel 2017, senza ritenuta al 26%

L’approvazione della delibera di distribuzione dei dividendi in data anteriore al 1° gennaio 2018 non comporta l’applicazione della maggiore tassazione degli utili “qualificati” prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (ovvero la ritenuta a titolo di imposta del 26% introdotta dalla legge di Bilancio 2018). 


La legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 1006) prevede infatti un regime transitorio per le distribuzioni di utili prodotti fino al 2017 e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, in base al quale continuano ad applicarsi le precedenti regole stabilite dal decreto del ministero dell’Economia del 26 maggio 2017 (ovvero la parziale concorrenza dell’utile al reddito complessivo del percipiente, in luogo della nuova ritenuta del 26%). Il legislatore ha quindi salvaguardato, per un periodo di tempo limitato, il regime fiscale degli utili formati nei periodi precedenti l’entrata in vigore del nuovo regime.


Al contrario, i dividendi prodotti fino al 2017, la cui delibera di distribuzione è stata adottata anteriormente al 1° gennaio 2018, avrebbero dovuto essere assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta del 26%, che in molti casi può risultare meno favorevole per il contribuente.


Secondo quanto precisato nella risposta dell’agenzia delle Entrate, invece, in base ad un’interpretazione logico-sistematica delle disposizioni, anche agli utili deliberati fino al 31 dicembre 2017 si deve applicare il previgente regime di tassazione dei dividendi ancorché gli stessi siano distribuiti dal 1° gennaio 2018. 

Al fine di consentire la corretta applicazione del regime transitorio, occorre che la società emittente tenga separata evidenza delle riserve di utili prodotti: 

  • fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;  
  • nel corso del periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;  
  • nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016; 
  • successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.  

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