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E-fatture differite, c’è tempo fino al 15 settembre

Le aziende di servizi e i professionisti possono “andare in ferie” ed evitare almeno nel periodo di chiusura di controllare ogni 12 giorni gli estratti conto bancari, con la scelta di emettere l’e-fattura differita entro il 15 settembre. Lo stesso vale per chi vende beni, che può evitare la fattura immediata, da inviare al Sdi entro 12 giorni dalla consegna della merce.

Ai fini Iva i servizi si considerano effettuati all’atto del pagamento del corrispettivo, mente le cessioni di merci al momento di emissione del ddt. Le differenze operative per passare alla e-fattura differita, però, sono più pesanti per le prestazioni di servizi. 

Per poter emettere la fattura differita di servizi, è necessario che vengano indicati nella stessa gli estremi della cosiddetta «idonea documentazione», la quale deve contenere «con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti». Per i servizi, questa «idonea documentazione» può essere costituita da uno dei seguenti documenti:

  • il contratto tra le parti;
  • la nota di consegna dei lavori;
  • la lettera d’incarico del servizio;
  • la cosiddetta fattura proforma o avviso di parcella;
  • un documento attestante l’avvenuto incasso, come il bonifico, lo scontrino «parlante» con quietanza o il «documento commerciale parlante» con quietanza, cioè quello «valido ai fini fiscali», perché riporta l’indicazione del «numero di partita Iva dell’acquirente»;
  • la relazione professionale.

In generale, per trasformare una fattura elettronica da immediata (invio allo Sdi entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) a differita (invio allo Sdi entro, generalmente, il 15 del mese successivo) devono essere indicati nel file xml gli estremi (data e numero) di:

  • «idonea documentazione» per le prestazioni di servizi; 
  • ddt o dell’eventuale altro «documento idoneo» con le caratteristiche dell’articolo 1, comma 3, Dpr 472/1996, per le cessioni di beni: quindi, con l’indicazione della data, delle parti, dell’eventuale incaricato del trasporto, della natura, qualità e quantità dei beni. 

Questi documenti, necessari per la fattura differita possono essere analogici o informatici, possono essere conservati in maniera cartacea e non devono obbligatoriamente essere allegati al file xml

Solo per le cessioni di beni (e non per le prestazioni di servizi), se nella fattura differita c’è l’indicazione della data e del numero del ddt o del documento idoneo (scontrino parlante, ricevuta fiscale, documento commerciale parlante e buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche), è possibile non indicare nella stessa il «dettaglio delle operazioni», cioè della «natura, qualità e quantità» dei beni ceduti. Questi dati possono essere omessi nella fattura differita, anche nel caso in cui i ddt o gli eventuali altri documenti idonei vengano «inscindibilmente allegati alla fattura», la quale deve contenere l’indicazione che «gli allegati costituiscono parte integrante della presente fattura». In questi casi, può essere omessa nella fattura anche l’indicazione dei loro estremi. Se, per scelta, i suddetti documenti vengono allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizza il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. 

La fattura differita per i beni non può essere emessa se prima dell’emissione del ddt o di altro documento idoneo, viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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