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I compensi agli amministratori

La deducibilità delle somme erogate all’organo amministrativo di società di persone e di capitali richiede una attenta valutazione, in particolar modo con l’avvicinarsi della fine d’anno, per effetto del vincolo di corresponsione previsto dal Tuir. Infatti, l’art.95, co.5 prevede che “I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’art.73, co.1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al Conto economico”. L’estensione di tale principio anche ai soggetti Irpef (società di persone) si ha per effetto del co.1 dell’art.56, il quale prevede che “il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II”; tale estensione è stata di recente confermata, ove ve ne fosse bisogno, ad opera della risoluzione n.113/E/12.

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