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Imu-Tasi, amministratori alla cassa

Entro il 16 dicembre va pagato il saldo Imu e Tasi, tramite modello F24 online o presso gli sportelli bancari o postali.
I Comuni hanno la facoltà di inviare modelli F24 precompilati, ma non sono obbligati a farlo.
Il calcolo dell’Imu e della Tasi parte dalla base imponibile, ovvero dalla rendita catastale. Questa va rivalutata del 5% e il risultato va moltiplicato per un coefficiente previsto per le predette imposte, che varia da 55 a 160 a seconda della categoria catastale dell’immobile. Infine si applica l’aliquota deliberata dal Comune in cui si trova l’immobile: ricordiamo che per il 2016 era vietato aumentare le aliquote ma avrebbero potuto essere abbassate, quindi un controllo è comunque indispensabile. Al totale ottenuto, va sottratto quanto già versato nel mese di giugno 2016.
Il pagamento delle imposte patrimoniali sugli immobili, ovvero Imu e Tasi, relative alle parti comuni condominiali (alloggio del portiere, lavanderie, posti auto, eccetera) individuate dall’articolo 1117 del Codice civile devono essere versate a cura dell’amministratore di condominio, il quale è chiamato a prelevare l’importo necessario dalle disponibilità comuni, attribuendo necessariamente le singole quote ai proprietari.
La Tasi è dovuta da chiunque possegga o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati ed aree edificabili, a eccezione dei terreni agricoli e del fabbricato in cui si risiede. La Tasi è pertanto dovuta dai proprietari e inquilini, con percentuali di ripartizione che potranno essere deliberate da ciascun Comune.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 è stata abolita la Tasi sull’abitazione principale, se non considerata di lusso (categorie A/1, A/8, A/9). La stessa cosa, ovviamente, vale per gli inquilini e quindi per l’ex alloggio del portiere.

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