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Jobs act – Contratto a termine e apprendistato

È stato pubblicato sulla G.U. n.66 il D.L. del 20 marzo che prevede le prime modifiche in materia di normativa di lavoro e parte del Job Act.
Il decreto prevede le seguenti variazioni:
• il datore di lavoro può sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di trentasei mesi e che la possibilità di prorogare un contratto di lavoro in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi e l’unica condizione per le proroghe resta il fatto che le stesse si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato. Inoltre, viene posto il limite del 20% di contratti a termine che ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico complessivo, il decreto lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall’altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità. Unica eccezione per le realtà imprenditoriali più piccole, per le quali è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine;
• per l’apprendistato viene eliminato l’obbligo della forma scritta per il Piano Formativo Individuale (PFI) e viene prevista la possibilità di erogare una retribuzione pari al 35% per le ore di formazione. Inoltre la scelta di integrare la formazione con quella erogata dagli enti pubblici diventa solo opzionale;
• per i contratti di solidarietà sono stanziati ulteriori 15 milioni di euro annui e un D.I. stabilirà i criteri per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva.

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