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Locazioni brevi

Il prossimo 17 luglio (in quanto il 16 cade di domenica) scade il termine per versare all’Erario la ritenuta del 21% trattenuta nel mese di giugno 2017 sui pagamenti dei canoni effettuati dai gestori dei portali (o dagli intermediari) al locatore, con riferimento ai contratti di locazione brevi stipulati dal 1° giugno 2017.
Tale adempimento riguarda solamente gli intermediari che sono intervenuti nella fase di pagamento dei canoni di locazione breve: ossia che hanno dapprima incassato i canoni, e che poi li hanno successivamente riversati al locatore (beneficiario), effettuando una ritenuta d’acconto del 21%.
L’art. 4 del D.l. 50/2017 – c.d. Manovra Correttiva – ha introdotto una nuova disciplina per le locazioni brevi ossia per quei contratti ad uso abitativo, compresi anche i servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, di durata inferiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche private al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, soggetti ad Irpef o a cedolare secca (su opzione), e per i quali non è obbligatoria la registrazione.
La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati a partire dal 1° giungo 2017, e impone nuovi obblighi agli intermediari che intervengono nella stipula/gestione di questi contratti.
Tali soggetti, che mettono in contatto le parti della locazione (le persone che cercano un immobile e quelle che dispongono di un immobile da locare) sono tenuti:
• a comunicare i contratti conclusi tramite il loro operato,
• ad operare una ritenuta del 21% a titolo di acconto all’atto del pagamento del corrispettivo nei confronti del beneficiario.
Ai contratti di locazione breve, come sopra definiti, il legislatore prevede che si applichino le disposizioni relative alla cedolare secca, con aliquota 21%.
Poiché il regime della cedolare secca è opzionale, si ritiene che il soggetto possa in alternativa scegliere il regime ordinario.
Rispetto a prima, con la nuova disciplina è possibile applicare la cedolare secca anche ai corrispettivi lordi derivanti da:
• contratti di sublocazione (si tratta di una novità rispetto alla disciplina previgente: finora tali redditi erano esclusi dalla possibilità di applicare il regime della cedolare secca);
• contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario (questa è una novità importante perché a regime l’opzione per la cedolare può essere esercitata solo da proprietario-locatore dell’immobile);
aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, al ricorrere delle condizioni sopra riportate.
Qualora gli intermediari intervengano nella fase del pagamento del canone di locazione, o incassino i corrispettivi, devono operare una ritenuta d’acconto del 21% all’atto del pagamento del corrispettivo lordo al beneficiario.
Nel caso in cui il locatore dovesse aver optato per la cedolare, la ritenuta sarà considerata a titolo d’imposta, in caso contrario si considererà a titolo d’acconto.
L’intermediario dovrà anche trasmettere e rilasciare la certificazione unica dei redditi assoggettati a ritenuta.
Si ricorda inoltre che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, o che interviene nel pagamento dei canoni/corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

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