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Nel forfettario anche chi cede le quote di Sas e Snc entro la fine del 2019

La partecipazione in società di persone può essere ceduta entro il 31 dicembre 2019 e questo salva il regime forfettario per il medesimo anno. Tale possibilità è però limitata al 2019, in ossequio alla pubblicazione della legge di bilancio a ridosso della fine dell’anno. 

Significa che in futuro occorre essere liberi da partecipazioni ostative al regime forfettario fin dall’inizio del periodo di imposta. 

Ovviamente, le cessioni poste in essere per entrare nel forfait sono estranee a qualunque ipotesi di abuso del diritto. 

Invece, la sopraggiunta proprietà di partecipazioni (successioni o donazione) in corso d’anno non compromette il regime forfettario purché cedute entro l’anno. Diversamente salta il forfait dall’anno successivo. 

Invece, la partecipazione in società semplici che non produce reddito di impresa o di lavoro autonomo non compromette il regime forfetario.

Con riferimento alle partecipazioni in società a responsabilità limitata si ricorda che la norma prevede, quale causa ostativa:

  • il controllo diretto e indiretto;
  • l’esercizio da parte delle Srl di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalla persona fisica che applica il forfait. Precisazione importante è che il momento in cui la causa ostativa opera coincide con l’anno di applicazione del regime e non con l’anno precedente in quanto soltanto nel periodo di imposta interessato si può verificare la riconducibilità all’attività svolta dal contribuente a quella della società. 

Per quanto riguarda il controllo, la circolare richiama ovviamente l’articolo 2359 del Codice civile e con riferimento alle persone interposte precisa che vanno ricompresi i familiari di cui all’articolo 5 del Tuir e cioè il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Quindi la moglie che possiede il 50% di una Srl che esercita una attività riconducibile a quelle svolte dal contribuente ostacola il regime forfettario. L’interpretazione è oltremodo rigorosa in quanto ad esempio tre fratelli che possiedono un terzo della società possono avere interessi e obiettivi diversi tra loro; inoltre tale interpretazione premia le famiglie “di fatto”.

Con riferimento all’attività svolta, la circolare precisa che occorre fare riferimento a quella effettivamente esercitata dalla società a responsabilità limitata controllata. L’incompatibilità scatta quando le operazioni effettuate dal forfettario e soggette ad imposta sostitutiva rappresentino costi deducibili per la società. Ne consegue che non scatta la causa ostativa se il forfettario non emette fatture nei confronti della società ovvero se tali costi vengano considerati indeducibili. I codici Ateco sono rilevanti se rappresentativi della verità e quindi il forfait si può applicare in presenza di codici diversi tra socio e società, ma la circolare confonde quando si riferisce alle sezioni che contengono attività differenti. 

In ordine alla incompatibilità tra il regime forfettario e i regimi speciali ai fini dell’Iva o regimi forfetari di determinazione del reddito, la circolare conferma che i produttori agricoli i cui redditi rientrano nei limiti del reddito agrario in base all’articolo 32 del Tuir possono applicare il regime forfettario; pertanto, un agricoltore che fa anche il veterinario per la attività professionale può aderire al forfait. Inoltre, il contribuente può accedere al forfettario se per il regime speciale ha optato per il regime ordinario nell’anno precedente a quello di applicazione del forfait; ad esempio un soggetto che rientra nel regime del margine, se nel 2018 aveva rinunciato al regime medesimo dal 2019 può essere forfettario.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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