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Quando il fabbricato finisce tra i «beni-merce»

Gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa devono essere contabilizzati tra i beni-merce.
Dopo aver registrato il costo di acquisto a Conto economico, alla data del rogito, questo componente negativo viene “sospeso”, alla fine del periodo d’imposta, tramite la registrazione delle rimanenze di magazzino. Con le scritture di apertura dell’anno successivo, le giacenze di Stato patrimoniale vengono stornate tra le rimanenze iniziali di Conto economico (tra i costi). Queste registrazioni di inizio e fine anno continuano fino a quando non avviene la cessione del bene-merce.
Tale contabilizzazione è tipica, ad esempio, delle società immobiliari di costruzione o di compravendita.
L’eventuale utilizzo temporaneo del fabbricato nell’ambito di un rapporto locativo, in attesa che lo stesso possa essere venduto, non è sufficiente a modificare civilisticamente la sua natura, da rimanenza di magazzino a immobilizzazione.
Fiscalmente, è corretto classificare gli immobili tra le immobilizzazioni, se si verificano le seguenti due circostanze:
il lungo tempo trascorso dalla loro acquisizione;
il fatto che sono stati dati in locazione da data non recente.

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