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Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario e amministrativo

Il decreto, in vigore dal 22.10.2015, contiene una serie di modifiche al sistema sanzionatorio penale tributario e a quello amministrativo (sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, Iva, riscossione dei tributi e violazioni di norme tributarie – disposizioni che si applicano dall’1.1.2017).
Di seguito si riportano alcune delle disposizioni più rilevanti.
– Dichiarazione fraudolenta: il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti viene esteso a tutte le dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva e non più solo a quelle annuali.
– Dichiarazione infedele: la soglia di imposta evasa viene innalzata a € 150mila e quella del valore assoluto di imponibile evaso a € 3 milioni. Non si tiene conto della non corretta classificazione dell’inerenza, della competenza o della non deducibilità di elementi passivi reali.
– Modello 770: è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni chi non presenta, pur essendovi obbligato, la dichiarazione del sostituto d’imposta nel caso in cui l’ammontare delle ritenute non versate superi € 50mila.
– Versamento delle ritenute: il reato di omesso versamento sussiste anche nel caso in cui siano state indicate in dichiarazione e non necessariamente certificate. La soglia viene innalzata a € 150mila.
– Versamento dell’Iva: è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi non versa, entro il termine di versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a € 250mila per ciascun periodo d’imposta.
– Confisca: la confisca non opera per la parte che il contribuente s’impegna versare all’Erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.
– Dichiarazione d’intento: a carico del fornitore dell’esportatore abituale che non abbia verificato il corretto invio della dichiarazione d’intento è prevista una sanzione in misura fissa che va da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2mila.
– Utilizzo di crediti e compensazioni errate: in caso di utilizzo di un’eccedenza d’imposta o di un credito d’imposta esistenti in misura
superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo si applica (salvo disposizioni speciali) la sanzione del 30% del credito utilizzato. In caso di compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute si applica la sanzione dal 100% al 200% dei crediti stessi, senza la possibilità di avvalersi della definizione agevolata.
– Cumulo giuridico: la sanzione unica in caso di concorso di più violazioni (cd. cumulo giuridico) si applica separatamente per ciascun tributo e periodo d’imposta, non solo nei casi di accertamento con adesione, ma anche in quelli di mediazione tributaria e conciliazione giudiziale.
– Cessione d’azienda: salvo il caso che la cessione d’azienda sia effettuata in frode dei crediti tributari, la responsabilità del cessionario per il pagamento di imposte e sanzioni relative a violazioni tributarie non si applica se la stessa avviene nell’ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di un piano attestato o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.
– Atti e fatti rilevanti ai fini dell’imposta di registro: se la richiesta di registrazione di atti e fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro viene effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 200.
– Certificazione unica: per ogni Certificazione unica omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di € 100, con un massimo di € 50mila per soggetto terzo. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’invio della Certificazione corretta viene effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza ordinaria. Se la Certificazione è trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria, la sanzione è ridotta a 1/3 con un massimo di € 20mila.
– Rateazione delle somme dovute a seguito dell’accertamento e mancato adempimento: le somme dovute a seguito dell’attività di controllo e accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate possono essere versate in un numero massimo di 8 (non più 6) rate trimestrali di pari importo, o, se superiori a € 5.000, in un numero massimo di 20. Il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, causa la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
– Notifica della cartella di pagamento: viene disciplinata la notifica della cartella di pagamento nelle more dell’esecuzione delle procedure di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e proposta di piano del consumatore. Inoltre, è previsto che la notifica della cartella vada effettuata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute in seguito a inadempimenti nei pagamenti ex art. 15¬ter, D.P.R. 602/1973. È, inoltre, prevista la possibilità di notifica della cartella di pagamento a mezzo Pec non solo a imprese e professionisti, obbligati ad avere un indirizzo Pec, ma anche agli altri contribuenti che ne abbiano fatto richiesta.
– Imposta di successione: viene prevista la dilazione «automatica» dell’imposta di successione. In altri termini, il contribuente-erede può effettuare il pagamento nella misura non inferiore al 20% dell’imposta liquidata entro 60 giorni dal giorno di notifica dell’avviso di liquidazione, e per il rimanente importo in un numero di 8 rate trimestrali, o, per importi superiori a € 20mila, in un numero massimo di 12. La rateazione non è consentita per importi inferiori a € 1.000. Il mancato pagamento della somma pari al 20% dell’imposta liquidata entro il termine suddetto, o di una rata entro il termine di versamento di quella successiva, causa la decadenza dalla rateazione e l’importo ancora dovuto viene iscritto a ruolo con sanzioni e interessi.
– Dilazione di pagamento: l’Agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (escludendo i diritti di notifica) fino a 72 rate mensili. Se le somme iscritte a ruolo superano € 50mila, la dilazione viene concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
– Autotutela: in caso di annullamento o revoca parziali (non impugnabili autonomamente) dell’atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti nell’atto stesso alle condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto a condizione che rinunci al ricorso.

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