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Studenti in alternanza scuola-lavoro, esonero totale dei contributi

Instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti con studenti che hanno svolto una parte del proprio percorso formativo in azienda garantirà ai datori di lavoro l’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi Inail.
Restano confermati sia il limite massimo di importo del beneficio (3mila euro annui), sia il requisito anagrafico dei soggetti cui si rivolge la misura (meno di 35 anni di età nel 2018, o meno di 30 per gli avviamenti effettuati dal 2019).
Per accedere allo sgravio, le assunzioni, da effettuarsi entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, devono riguardare studenti che, in precedenza, hanno svolto – presso l’azienda in cui viene instaurato il rapporto di lavoro – delle attività di alternanza scuola/lavoro (almeno il 30 %) così come previste dalla normativa vigente.
Sono premiate, altresì, le assunzioni a tempo indeterminato, sempre entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso la medesima azienda, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Ancora più interessante sarà assumere a tempo indeterminato, in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età; il requisito anagrafico è superato se i soggetti assunti risultano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

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