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Unioni civili, cosa cambia per le aziende

Dopo tanto clamore la legge sulle unioni civili taglia il traguardo e impatterà in vari ambiti della vita civile. Tra questi, non poteva mancare una ricaduta sul complesso mondo del lavoro e sulla sfera previdenziale. D’ora in poi gli addetti ai lavori dovranno prestare, quindi, attenzione alle unioni civili tra soggetti dello stesso sesso, il cui certificato realizzerà l’avvio dell’istituto giuridicamente tutelato.
La regolamentazione delle unioni civili è destinata a incrementare le coppie titolari di una serie di diritti. Di pari passo, nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro dipendente e delle collaborazioni, gli adempimenti connessi alla gestione dovrebbero aumentare andando a incidere sui tempi di lavoro degli addetti agli uffici del personale. L’aumento delle unioni farà, inoltre, anche levitare alcuni costi a carico del datore di lavoro (per esempio: il congedo matrimoniale).
Per comprendere come la regolamentazione potrà impattare con il mondo del lavoro e con alcuni istituti previdenziali, soccorre la stessa disposizione, la quale, al comma 20 dell’unico articolo di cui si compone, prevede che tutte le leggi, gli atti aventi forza di legge, i regolamenti, gli atti amministrativi e i contratti collettivi in cui compaiono le parole “matrimonio”, “coniuge”, “coniugi” ovvero termini equivalenti, debbano riferirsi a anche a ognuna delle due parti dell’unione civile.
È prevista, tuttavia, una limitazione per quanto riguarda il codice civile, le cui disposizioni sono automaticamente applicabile solo se gli articoli di interesse sono espressamente richiamati. È il caso, per esempio, degli articoli 2118 e 2120 del codice civile che dispongono l’applicabilità delle disposizioni concernenti il pagamento del trattamento di fine rapporto e della relativa indennità in caso di morte del lavoratore anche alla parte dell’unione civile.
Sempre in tema di Tfr va poi ricordata l’obbligatorietà (ex articolo 12 bis della Legge 898/70) di corrispondere all’ex coniuge divorziato e non risposato, titolare di assegno divorzile, il 40% del Tfr riferito agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. L’articolo 1, comma 25, della norma in esame, considera compatibile questa disposizione e, dunque, l’obbligo si estende anche agli uniti civilmente la cui relazione è stata dichiarata sciolta (con obbligo di mantenimento).
Troverà applicazione anche la disciplina sulle ferie matrimoniali. In entrambe le tipologie, sia in quella indennizzata dall’Inps, sia nell’altra generalmente prevista dai contratti collettivi nazionali viene, infatti, usata la parola “matrimonio”, la quale, come abbiamo visto, è estensibile.
Riguardo ai profili che interessano il campo previdenziale, oltre alla reversibilità della pensione, anche altri istituti appaiono chiamati in gioco a partire da quello relativo alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Sul punto l’applicabilità sembrerebbe andare de plano attesa la formulazione dell’articolo 2, del Decreto legge 69/88 (Legge 153/88), nella parte in cui afferma che il nucleo familiare è composto dai coniugi. Nessun dubbio riguardo all’operatività delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia, visto che l’articolo 12, del Decreto del presidente della Repubblica 917/86 (Tuir) prevede la deduzione dall’imposta lorda di una somma agganciata ai carichi di famiglia, tra cui figura anche il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. Si ritiene, inoltre, che possa applicarsi anche la normativa di cui al 3° comma dell’articolo 33 della Legge 104/92. Si tratta della possibilità di fruire di 3 giorni di permesso, concessa a chi assiste il coniuge con handicap in situazione di gravità. Allo stesso modo sembra estensibile il permesso (3 giorni) per gravi motivi familiari, atteso che l’articolo 4 della Legge 53/00 riconosce il beneficio in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge. Semaforo verde anche all’applicabilità del congedo biennale ex lege 151/01 (articolo 42, comma 5 bis), previsto a beneficio del coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata.

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