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Vending machine, requisiti stringenti

Per essere ammessi nella categoria delle vending machines e determinare l’applicazione delle regole e adempimenti relativi, i distributori automatici di erogazione di cessioni e prestazioni devono avere tutte le caratteristiche previste dalla specifica normativa di riferimento emanata dall’agenzia delle Entrate in relazione all’articolo 2, comma 2 del Dlgs 127/2015. 

Può essere considerato una vending machine qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga direttamente (come avviene, ad esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (ad esempio, acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o della ricarica di chiavette), prodotti e servizi ed è costituito da componenti hardware, tra loro collegate, quali almeno:

  • uno o più sistemi di pagamento;
  • un sistema elettronico (cosiddetto “sistema master”) costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale;
  • un erogatore di beni e/o servizi.

Oltre alle caratteristiche tecniche e di funzionamento del distributore automatico è necessario che la transazione a favore dell’utente sia configurabile in una cessione di beni e/o prestazione di servizi rilevante ai fini Iva, imputabile perché resa dal soggetto che la effettua tramite l’apparecchiatura automatizzata.

In presenza di queste condizioni si applicano anche le regole sul contenuto e sulle informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente con le modalità tecniche previste dai provvedimenti e la specifica tempistica sulla decorrenza degli obblighi di memorizzazione e invio delle operazioni Iva effettuate.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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