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Versamento dell’acconto imposta sostitutiva su rivalutazioni Tfr

Entro venerdì 16, i datori di lavoro devono versare, tramite modello F24, l’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione del Tfr relativa all’anno 2016.
L’articolo11 del Dlgs 47/2000 prevede, infatti, che nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni, è dovuto un acconto dell’imposta sostitutiva commisurata al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente.
L’acconto deve essere calcolato su tutte le rivalutazioni maturate l’anno precedente e quindi anche su quelle relative ai rapporti cessati.
In alternativa, la norma prevede che il calcolo dell’acconto possa essere determinato, presuntivamente, in misura pari al 90% delle rivalutazioni che si ritiene matureranno nello stesso anno al quale l’acconto si riferisce.
Entro il 16 febbraio, i datori di lavori dovranno poi versare il saldo dell’imposta sostituiva sulle rivalutazioni del Tfr maturate nel 2016.

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