Credito d’imposta start-up: spetta anche ai forfettari

In sintesi. Il credito d’imposta start-up previsto dall’articolo 2 della legge 162/2024 spetta anche a chi è in regime forfettario, se investe in start-up o PMI innovative e la detrazione spettante supera l’imposta lorda. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 29 del 10 febbraio 2026. Il credito si usa in dichiarazione oppure in compensazione con il modello F24, anche per pagare l’imposta sostitutiva, che per i forfettari è del 15%.

Che cosa ha chiarito l’Agenzia delle Entrate

Un contribuente forfettario titolare di partita Iva ha chiesto se potesse avvalersi del credito introdotto dall’articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162, in luogo della detrazione Irpef sulle somme impiegate nel capitale delle imprese innovative. L’istanza è stata presentata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

L’Agenzia ha risposto di sì. Ha precisato però che il suo parere non verifica se ricorrano i requisiti dell’agevolazione e che restano ferme le attività di controllo dell’amministrazione. Il parere si fonda sui fatti esposti dall’istante, che l’Agenzia assume come veri.

Perché la detrazione da sola non basta ai forfettari

La detrazione per gli investimenti in start-up innovative (articolo 29-bis del decreto legge 179/2012) e in PMI innovative (articolo 4, comma 9-ter, del decreto legge 3/2015) riduce l’Irpef lorda, cioè l’imposta calcolata sul reddito prima di sottrarre detrazioni e crediti.

Il forfettario, però, non paga l’Irpef sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Il suo reddito si ottiene applicando ai ricavi o ai compensi il coefficiente di redditività dell’allegato 4 alla legge 190/2014, e su di esso si paga l’aliquota sostitutiva del 15%. Questa imposta sostituisce Irpef, addizionali regionale e comunale e Irap. Senza Irpef lorda da ridurre, la detrazione resta inutilizzabile. L’Agenzia conferma questo punto: la detrazione non è fruibile da chi ha solo redditi assoggettati a imposta sostitutiva.

Come funziona il credito per incapienza

L’articolo 2, comma 1, della legge 162/2024 stabilisce che, se la detrazione spettante supera l’imposta lorda, la parte eccedente diventa un credito d’imposta. Si parla di incapienza quando l’imposta è troppo bassa per assorbire l’intera detrazione.

Il credito può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi o in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, cioè con il modello F24. È fruibile nel periodo d’imposta in cui si presenta la dichiarazione e in quelli successivi. Il comma 2 limita la regola agli investimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, quindi dal 2024.

Perché i forfettari rientrano tra i beneficiari

Secondo l’Agenzia, la norma richiede un solo presupposto: che la detrazione superi l’imposta lorda. Non contiene limiti legati al tipo di contribuente. Il forfettario, che non ha Irpef lorda, si trova quindi in una situazione di incapienza e può beneficiare del credito. La finalità, ricordata nella relazione illustrativa al disegno di legge (Atto Camera 107, XIX legislatura), è agevolare le persone fisiche incapienti, al posto del riporto dell’eccedenza agli anni successivi.

Va ricordato che la risposta riguarda chi ha solo redditi soggetti a imposta sostitutiva. Chi, oltre al reddito forfettario, ha altri redditi tassati con Irpef (per esempio da lavoro dipendente) calcola l’incapienza sull’Irpef lorda effettivamente dovuta: il credito è pari alla sola quota di detrazione che eccede quell’imposta.

Compensazione con l’imposta sostitutiva

La parte più rilevante per i forfettari riguarda il modello F24. L’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 241/1997 consente di compensare i crediti anche con le imposte sostitutive delle imposte sui redditi. L’Agenzia ne trae che il credito può ridurre l’imposta sostitutiva dovuta dal forfettario.

Esempio numerico, calcolato da noi a scopo illustrativo e non tratto dalla risposta. Un forfettario investe in una start-up innovativa e ha una detrazione spettante di 10.000 euro. Senza altri redditi, l’Irpef lorda è zero e l’intera somma diventa credito: 10.000 euro. Se il suo saldo di imposta sostitutiva è di 4.000 euro, può compensarlo in F24 e conservare i restanti 6.000 euro per versamenti futuri. Se invece avesse un’Irpef lorda di 3.000 euro, la detrazione ne assorbirebbe 3.000 e il credito sarebbe di 7.000 euro.

La percentuale di detrazione dipende dalla disciplina applicabile all’investimento e non è riportata nella risposta. Per questo l’esempio parte dall’importo della detrazione già determinato.

Domande frequenti

Il forfettario può usare la detrazione Irpef per investire in una start-up? No. L’Agenzia ribadisce che la detrazione si applica all’Irpef lorda e non è utilizzabile da chi ha solo redditi soggetti a imposta sostitutiva. Per questi contribuenti entra in gioco il credito d’imposta.

Il credito può servire a pagare l’imposta sostitutiva? Sì. Secondo la risposta n. 29/2026 la compensazione in F24 è ammessa anche per l’imposta sostitutiva, in base all’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 241/1997.

Da quando vale il credito? Per gli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, secondo l’articolo 2, comma 2, della legge 162/2024.

La risposta vale per chiunque? No. È un parere su un caso specifico, basato sui fatti dichiarati dall’istante. Non accerta i requisiti dell’agevolazione, che restano soggetti a controllo.

Fonti

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 29 del 10 febbraio 2026 (letta nella copia pubblicata da Fisco e Tasse). Legge 28 ottobre 2024, n. 162, articolo 2; articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 e articolo 29-bis del decreto legge 179/2012 e articolo 4, comma 9-ter, del decreto legge 3/2015, citati nella risposta e non consultati direttamente. Edotto, articolo dell’11 febbraio 2026 sul regime forfetario e il credito per start-up. Fiscal Focus, articolo dell’11 febbraio 2026, letto solo nel sommario perché l’accesso è riservato agli abbonati. Non sono stati letti Ipsoa, Il Sole 24 Ore ed Eutekne. I testi a pagamento e le fonti primarie non sono stati confrontati nel controllo antiplagio.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Febbraio 24, 2026

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