Territorialità IVA degli eventi in streaming: come individuare il Paese di tassazione

Per un evento trasmesso online, il luogo fisico dello studio o del palco non determina più, da solo, il Paese in cui applicare l’IVA. Dal 1° gennaio 2025 le prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili rese in streaming o virtualmente seguono regole costruite intorno alla posizione del cliente. Nei rapporti B2B opera normalmente il luogo di stabilimento del committente; nei rapporti B2C rilevano domicilio o residenza del consumatore.

La prima attività non è quindi scegliere l’aliquota, ma qualificare il servizio e identificare il cliente. Un webinar dal vivo, l’accesso a una conferenza virtuale, un corso registrato e un abbonamento a una piattaforma possono avere caratteristiche diverse. La tecnologia utilizzata non basta a renderli tutti “servizi elettronici”.

Risposta breve. Se il cliente è un soggetto passivo, l’evento virtuale segue in via generale l’articolo 7-ter del Dpr 633/1972: IVA nel Paese del committente e reverse charge quando ne ricorrono le condizioni. Se il cliente è un consumatore, l’evento in streaming è territorialmente rilevante dove il consumatore è domiciliato o risiede. Per vendite B2C in più Stati UE, l’OSS consente di dichiarare centralmente l’imposta dovuta nei diversi Paesi.

1. Dal 2025 l’evento virtuale si separa dal luogo fisico

Il Dlgs 180/2024 ha recepito la direttiva UE 2022/542 e modificato l’articolo 7-quinquies del decreto IVA. La disciplina europea esclude l’accesso virtuale dalla regola speciale che collega gli eventi B2B al luogo materiale di svolgimento e introduce, per i servizi B2C trasmessi in streaming o resi virtualmente disponibili, il criterio del domicilio o della residenza del destinatario.

Per gli eventi in presenza continua a rilevare il luogo fisico secondo le regole speciali. In un evento ibrido possono quindi convivere due trattamenti: il biglietto per la sala è tassato nel luogo dell’evento; l’accesso remoto venduto al consumatore è tassato nel Paese del consumatore. Il sistema di vendita deve separare le due categorie già in fase d’ordine.

Il cambio risponde al principio di tassazione nel luogo del consumo. Per l’impresa, tuttavia, significa gestire più aliquote, prove di localizzazione e obblighi dichiarativi quando il pubblico è internazionale.

2. B2B: prevale il luogo del committente

Quando il cliente agisce come soggetto passivo, la partecipazione virtuale non rientra più nella deroga fondata sul luogo dell’evento. Trova quindi applicazione la regola generale: la prestazione è territorialmente rilevante nel Paese in cui il committente ha stabilito la sede della propria attività economica o nella stabile organizzazione destinataria del servizio.

Un organizzatore italiano che vende l’accesso streaming a un’impresa francese con valida partita IVA non applica, in linea generale, l’IVA italiana; la fattura è emessa secondo le regole delle prestazioni generiche e il committente assolve l’imposta nel proprio Stato con reverse charge. Se il cliente è stabilito in Italia, l’operazione è imponibile in Italia.

La verifica della qualità di soggetto passivo non deve fermarsi al campo compilato nel checkout. Occorre validare la partita IVA, conservare l’esito e accertare che l’acquisto sia effettuato nell’esercizio dell’attività. Per clienti extra UE vanno considerate le regole generali, la documentazione dello status e gli eventuali obblighi locali.

3. B2C: domicilio o residenza del consumatore

Per il consumatore finale, le attività trasmesse in streaming o rese virtualmente disponibili si considerano effettuate nel luogo in cui il cliente è domiciliato o residente. Un’impresa italiana che vende accessi a consumatori residenti in più Stati UE deve quindi applicare l’aliquota prevista nello Stato di consumo, salvo l’eventuale soglia comune e le condizioni previste per i servizi TTE e le vendite a distanza.

La localizzazione deve essere sostenuta da elementi coerenti, come indirizzo di fatturazione, dati del pagamento, indirizzo IP o altre evidenze ammesse dal regolamento UE. Se gli elementi confliggono, il sistema deve generare un controllo e non scegliere automaticamente il Paese più favorevole.

Il domicilio o la residenza fiscale dichiarata dal cliente non coincide necessariamente con il luogo in cui si trova durante la fruizione. La disciplina utilizza criteri e presunzioni europee che vanno tradotti nelle regole della piattaforma e conservati per il periodo richiesto.

4. Streaming dal vivo e servizi elettronici non sono sinonimi

Un servizio elettronico è prestato tramite internet, è essenzialmente automatizzato, richiede un intervento umano minimo e non potrebbe essere reso senza tecnologia informatica. Un evento dal vivo con docenti, relatori o artisti mantiene invece una componente umana centrale, anche se il biglietto è venduto online e il segnale è trasmesso via piattaforma.

Un corso preregistrato fruito automaticamente, un archivio on demand o un abbonamento a contenuti possono rientrare nei servizi elettronici. Un webinar interattivo in diretta può essere una prestazione educativa resa virtualmente. La distinzione incide non soltanto sulla norma di territorialità, ma anche su aliquota, esenzioni, documentazione e soglie.

Occorre inoltre scomporre le offerte complesse. Se il prezzo include accesso live, registrazioni, materiale scaricabile e consulenza individuale, va stabilito se esiste una prestazione principale con elementi accessori oppure più prestazioni autonome. Il contratto e la presentazione commerciale devono riflettere la sostanza economica.

5. OSS, fatturazione e controlli della piattaforma

Il regime OSS permette a un soggetto stabilito nell’Unione di dichiarare e versare, tramite lo Stato membro di identificazione, l’IVA dovuta sulle prestazioni B2C territorialmente rilevanti negli altri Stati membri. Non modifica il luogo dell’operazione e non uniforma le aliquote: semplifica la dichiarazione e il pagamento.

Prima di vendere in più Paesi, la piattaforma deve raccogliere status del cliente, partita IVA, Paese, prove di localizzazione, natura del prodotto e aliquota. I dati devono arrivare coerentemente a fatturazione e contabilità. Marketplace e piattaforme possono assumere ruoli differenti; il contratto va letto per capire chi è il prestatore verso il consumatore e chi incassa come intermediario.

Operazione Luogo IVA Presidio
Evento fisico B2B/B2C Luogo materiale dell’evento, secondo le regole speciali Paese della manifestazione
Evento virtuale B2B Paese del committente Partita IVA e status B2B
Evento virtuale B2C Domicilio o residenza del consumatore Prove di localizzazione e aliquota
Contenuto automatizzato on demand Regole dei servizi elettronici Qualificazione, soglia UE e OSS

In sintesi

La territorialità IVA dello streaming dipende da tre verifiche in sequenza: natura della prestazione, status B2B o B2C del cliente e sua localizzazione. Il controllo consigliato è un test completo del checkout e della contabilità per ciascun prodotto digitale e Paese servito. Errori di configurazione su un singolo prodotto si moltiplicano rapidamente su tutte le transazioni. Lo Studio assiste le imprese nella qualificazione dei servizi digitali, nella definizione delle regole IVA e nel coordinamento tra contratti, piattaforme, OSS e contabilità.

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Tiziano Beneggi

Settembre 23, 2026

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