Aggiornato al 17 maggio 2026
In sintesi. Gli esoneri decreto Primo maggio, previsti dai primi quattro articoli del decreto-legge 62/2026, azzerano per due anni al massimo i contributi previdenziali dovuti dall’azienda privata, entro un tetto mensile per lavoratore: 650 euro (800 nel Mezzogiorno) per le donne, 500 euro (650 nelle regioni ZES) per i giovani under 35, 650 euro per gli over 35 assunti nella ZES unica da micro-datori, 500 euro a favore della stabilizzazione dei rapporti a scadenza. Tutti i benefici richiedono un incremento netto di occupati e un trattamento economico non inferiore al salario giusto.
Che cosa è cambiato e da quando
Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 1° maggio 2026, ed è stato presentato alle Camere per la conversione. Prima della conversione le norme possono quindi cambiare.
Gli articoli 1, 2 e 3 riguardano le assunzioni stabili concluse nel corso del 2026. L’articolo 4 riguarda le trasformazioni di contratti a termine in contratti stabili. L’articolo 5 modifica l’articolo 14 del decreto-legge 200/2025, abrogandone il comma 1-bis.
Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, esclusi i premi Inail. Resta invariata l’aliquota usata per calcolare la pensione del lavoratore.
Donne: tetto di 650 euro, che diventa 800 per le residenti nella ZES unica
L’articolo 1 guarda alle lavoratrici di ogni età e di ogni residenza che da almeno due anni non hanno un lavoro regolarmente pagato. Il requisito si accorcia a un anno se la lavoratrice appartiene a una delle categorie da b) a g) di «lavoratore svantaggiato» elencate dall’articolo 2 del regolamento UE 651/2014 (il regolamento europeo sugli aiuti di Stato esentati da notifica).
Il datore versa zero contributi previdenziali, nei limiti di 650 euro per ogni mese. Il massimale arriva a 800 euro se la lavoratrice vive in una regione ZES unica ammessa ai fondi strutturali europei. Per due anni al massimo; per le appartenenti alle categorie da a) a g) il periodo si ferma a un anno. Il testo rinvia inoltre ai vincoli del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
Giovani: sgravio di 500 euro mensili, 650 in dieci regioni
L’articolo 2 riguarda chi non ha ancora compiuto 35 anni il giorno dell’assunzione. Serve un periodo senza lavoro regolare di 24 mesi, oppure di 12 se il giovane rientra nelle categorie c), e), f) e g) del regolamento europeo. Restano fuori lavoro domestico e apprendistato.
Lo sgravio vale fino a 500 euro per ciascun mese. Il limite è 650 euro se il posto di lavoro si trova in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche o Umbria. Chi appartiene alle categorie del comma 4 gode del beneficio per dodici mesi invece di ventiquattro.
ZES unica: 650 euro mensili per chi ha 35 anni o più, solo nelle micro-imprese
L’articolo 3 non è per tutte le aziende. Può usarlo solo il datore privato con al massimo dieci dipendenti nel mese in cui assume, per uno stabilimento o un ufficio nella ZES unica. La persona assunta ha compiuto 35 anni e non lavora regolarmente da 24 mesi. Il risparmio contributivo arriva a 650 euro ogni mese, per due anni. Non rientrano lavoro domestico e apprendistato.
Stabilizzazione: 500 euro al mese se si rende stabile un contratto breve
L’articolo 4 si applica quando un datore privato rende stabile un rapporto a scadenza. Il contratto a termine, sommando i periodi, non deve superare un anno al momento della trasformazione e deve essere iniziato al più tardi il 30 aprile 2026. Il dipendente ha meno di 35 anni e non ha mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Contano le trasformazioni dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, senza interruzioni tra un rapporto e l’altro.
Lo sgravio è totale ma non supera 500 euro mensili, per due anni al massimo. Serve però l’autorizzazione della Commissione europea prevista dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: senza di essa la misura non produce effetti.
Le condizioni comuni: occupati in più e salario giusto
Le assunzioni e le trasformazioni devono produrre un incremento occupazionale netto: si confronta il numero di lavoratori occupati in ciascun mese con la media dei dodici mesi precedenti. Il part-time si conta in proporzione alle ore. Dall’aumento si sottraggono i cali avvenuti in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Nei sei mesi precedenti l’assunzione il datore non deve aver effettuato, nella stessa unità produttiva, recessi individuali per ragioni economiche (giustificato motivo oggettivo) né licenziamenti collettivi. Un licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore agevolato, o di un collega con la stessa qualifica nella stessa unità, nei sei mesi successivi comporta la revoca dell’esonero e il recupero di quanto fruito.
L’articolo 7 stabilisce che l’accesso ai benefici del decreto è consentito se la retribuzione effettivamente pagata a quel lavoratore raggiunge almeno il trattamento economico complessivo fissato dal contratto collettivo nazionale firmato dalle sigle datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative per settore, categoria e attività prevalente. Per «comparativamente più rappresentative» si intendono le organizzazioni con maggiore peso a livello nazionale.
Gli sgravi non si sommano ad altri esoneri o riduzioni di aliquota. Per l’articolo 3 il testo precisa che sono compatibili, senza riduzioni, con la maggiorazione del costo deducibile per le nuove assunzioni prevista dall’articolo 1, commi 399 e 400, della legge 207/2024. Ogni articolo fissa un limite di spesa: l’Inps monitora l’andamento e, se prevede di raggiungerlo, non accoglie ulteriori comunicazioni.
Esempio di calcolo
Calcoli nostri a scopo illustrativo. Un datore assume stabile una donna disoccupata da 24 mesi residente in Campania. Con contributi a carico dell’azienda mensili superiori a 800 euro, il risparmio coincide con il tetto: 800 euro per 24 mesi, cioè 19.200 euro. Con residenza in Lombardia il tetto è 650 euro: 15.600 euro in 24 mesi. Se i contributi mensili fossero 500 euro, l’esonero sarebbe 500 euro, perché non può superare i contributi dovuti.
Domande frequenti
L’esonero copre anche i premi Inail? No. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’Inail.
Valgono le assunzioni di gennaio e febbraio 2026? L’arco temporale indicato dagli articoli 1, 2 e 3 va durante tutto il 2026. Le modalità di fruizione per i mesi già trascorsi attendono le istruzioni dell’Inps, che non abbiamo letto.
Si può cumulare con altri esoneri? No: il decreto esclude il cumulo con altri esoneri e riduzioni di aliquota, mentre per l’articolo 3 è ammessa la maggiorazione del costo deducibile.
Il bonus stabilizzazione è già utilizzabile? No, finché la Commissione europea non autorizza la misura, e riguarda solo le trasformazioni dal 1° agosto 2026.
Fonti
Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 17, 18 e 19, nel testo vigente al 17 maggio 2026, letto dal portale Normattiva. Non abbiamo letto circolari o messaggi Inps, né la stampa specializzata, né il testo di conversione in legge, successivo a questa data.
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.