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Pace fiscale, Decreto Legge

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 23.10.2018, n. 247, il D.L. 23.10.2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, in vigore dal 24.10.2018. Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento sulla cosiddetta “pace fiscale”.
Art. 1 Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
Il primo dei nove istituti definitori proposti dal decreto-legge consente di risolvere le contestazioni contenute nei processi verbali di constatazione (PVC) consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto, (24 ottobre 2018). A tal fine, per regolarizzare le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, IRAP, imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE), imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE) e IVA, bisogna presentare (entro il 31-05-2019) una dichiarazione integrativa per ciascuna annualità interessata e pagare le maggiori imposte che ne derivano, calcolate in autoliquidazione (cioè, dallo stesso contribuente), senza sanzioni e interessi. La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31.05.2019.
le somme possono essere versate ratealmente, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione nel modello F24.
Art. 2 Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Con la disciplina dettata dall’articolo 2 viene data la possibilità di definire gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, cioè entro il 24 ottobre, non impugnati e ancora impugnabili a quella stessa data (sono esclusi gli atti emessi nell’ambito della cosiddetta voluntary disclosure, la procedura attraverso la quale è stato consentito ai soggetti che detengono attività e beni all’estero, omettendo di dichiararli, di sanare la propria posizione fiscale). Anche in questo caso, vanno pagate le sole somme complessivamente dovute a titolo di imposte, risparmiando sanzioni, interessi ed eventuali accessori. In pratica, gli atti citati possono essere definiti in maniera agevolata facendo acquiescenza per i tributi richiesti, cioè rinunciando a presentare ricorso o ad avviare un procedimento di adesione.
Queste fattispecie possono essere definite come segue:
Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24.10.2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso (art. 15, c. 1 D. Lgs. 218/1997), che residua dopo il 24.10.2018.
Le somme contenute negli inviti al contraddittorio, notificati entro il 24.10.2018, possono essere definite con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data.
Gli accertamenti con adesione, sottoscritti entro il 24.10.2018, possono essere perfezionati con il pagamento, entro 20 giorni (art. 8, c. 1 D. Lgs. 218/1997) decorrenti dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini citati. Le somme possono essere versate ratealmente, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione nel modello F24
Art. 3 Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
Art. 4. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
Il decreto fiscale collegato contiene una serie di norme in materia di definizione agevolata dei ruoli.
Rispetto alle passate edizioni (cosiddetta “rottamazione 2016” introdotta dall’articolo 6 del Dl 193/2016 e cosiddetta “rottamazione bis” o “rottamazione 2017” di cui all’articolo 1 del Dl 148/2017), la nuova agevolazione si presenta molto più estesa oltre che vantaggiosa.
La norma prevede: (I) Possono essere definiti i ruoli consegnati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; (II) si può effettuare il pagamento in cinque anni, con un massimo di dieci rate consecutive di pari importo (scadenza luglio-novembre dal 2019), con un tasso di interesse al 2% a partire dal 1° agosto 2019;
(iii) è possibile avvalersi della compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della Pa; (i) col versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.
Adempimenti:
a) il contribuente deve presentare, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione all’agente della riscossione;
b) a seguito dell’accoglimento della domanda, l’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione si applica limitatamente agli interessi, compresi quelli per ritardato pagamento delle somme dovute.
Con la presentazione dell’istanza di adesione (il modello sarà pubblicato sul sito di Agenzia delle entrate – Riscossione entro il 13 novembre 2018) il debitore assume l’impegno a rinunciare a eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.
I giudizi pendenti viene previsto che tali giudizi sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione.
Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documenta- zione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione.
Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate (e, quindi, come verrà detto di seguito, la definizione non si perfeziona), la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.
La presentazione dell’istanza di adesione, inoltre, analogamente a quanto previsto nella rottamazione originaria (articolo 6, comma 5, del Dl 193/2016): (i) sospende i termini di prescrizione e decadenza; (ii) sospende gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione; (iii) inibisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data; (iv) vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo; (v) inibisce dal considerare “irregolare” il debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex articolo 28-ter del Dpr 602/1973; (vi) inibisce dal considerare inadempiente il debitore ai fini della verifica della morosità da ruolo per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del paga- mento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (articolo 48-bis del Dpr 602/1973).
A seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme, è possibile ottenere l’estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Coordinamento con le precedenti rottamazioni: la nuova norma prevede anche una disciplina applicabile a coloro i quali hanno partecipato alle precedenti rottamazioni.
In particolare, si consente ai debitori che hanno aderito alla rottamazione 2017 (articolo 1 del decreto legge 148/2017) e che effettuano entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione – in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 – di fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini.
Stessa possibilità è concessa a coloro che hanno richiesto la definizione agevolata dei ruoli 2000-2016, sempre che versino la prima rata, in scadenza al 31 ottobre, entro il 7 dicembre 2018.
Il versamento del residuo, il cui importo, comprensivo di bollettini precompilati, sarà comunicato dal concessionario della riscossione entro il 30 giugno 2019, è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019.
Infine, sono ammessi alla “rottamazione ter”:
1) i soggetti che avevano avviato la definizione agevolata 2016 (articolo 6 del Dl 193/2016) ma che non hanno perfezionato la procedura con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute;
2) coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione 2017 (articolo 1 del Dl 148/2017) non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016.
Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (Dl 119/2018, articolo 4) È previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Art. 6. Definizione agevolata delle controversie tributarie
Riproposta ancora una volta la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, il cui ricorso in primo grado è stato notificato entro la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e per le quali, al momento di presentare la domanda di definizione, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva, nel senso che sono ancora aperti i termini per la sua impugnazione.
La richiesta di definizione può essere formulata da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
Regola generale: le controversie di cui sopra possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell’art. 12, c. 2 D. Lgs. 546/1992.
In deroga a ciò, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di 1° grado;
b) di 1/5 del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di 2° grado.
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata al 24.10.2018, e con il pagamento del 40% negli altri casi.
In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
La disposizione si applica alle controversie in cui il ricorso in 1° grado è stato notificato alla controparte entro il 24.10.2018 e per le quali, alla data della presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31.05.2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell’art. 8 D. Lgs. 218/1997, in un massimo di 20 rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31.08, 30.11, 28.02 e 31.05 di ciascun anno a partire dal 2019.
Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1.06.2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione nel mod. F24.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma di questa disposizione siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 1, c. 4 D.L. 148/2017, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7.12.2018 delle somme dovute.
Entro il 31.05.2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Art. 9. Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale
Con questa disposizione viene concessa la possibilità di correggere, entro il 31 maggio 2019, errori od omissioni, integrando le dichiarazioni fiscali presentate fino al 31 ottobre 2017 (redditi 2016) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’IRAP e dell’IVA. Sono emendabili le dichiarazioni per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), non erano scaduti i termini per l’accertamento. Il testo normativo pubblicato, presenta alcuni aspetti ancora da chiarire.
L’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte citate e, comunque, di non oltre il 30% di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l’integrazione.
In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite per attività di impresa (artt. 8 e 84 Tuir), l’integrazione degli imponibili è comunque am- messa fino a 30.000 euro.
Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:
a) un’imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile Irpef o Ires un’aliquota pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’Irap;
b) un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20%;
c) l’aliquota media per l’Iva, risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l’aliquota media, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.
A tal fine i contribuenti devono:
a) inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle Entrate, per uno o più periodi d’imposta per i quali, alla data del 24.10.2018, non sono scaduti i termini per l’accertamento;
b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31.07.2019, senza avvalersi della compensazione nel modello F24; il versamento può essere ripartito in 10 rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della 1ª rata deve essere effettuato entro il 30.09.2019.
Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della 1ª rata.
Se i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle somme, la dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano le disposizioni dell’art. 14 D.P.R. 602/1973, e sono altresì dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 30 giorni successivi alla scadenza medesima.
Nella dichiarazione integrativa speciale non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite da attività di impresa (artt. 8 e 84 Tuir).
La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l’importo dell’eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa è versata secondo le modalità specificate.
Ai soli elementi oggetto dell’integrazione si applica l’art. 1, c. 640, lett. a) e b) L. 190/2014 per la decorrenza dei termini per l’accertamento.
La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente.
La procedura non è esperibile: a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016; b) se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della presente procedura.
La procedura non può, altresì, essere esperita dai contribuenti: (i) per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato; (ii) per i redditi prodotti in forma associata di cui all’art. 5 Tuir; (iii) dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 o 116 Tuir) con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate. Chiunque fraudolentemente si avvalga della procedura al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli artt. 2 e 3 D. Lgs. 74/2000, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero [(art. 5-septies D.L. 167/1990) reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni].
Resta ferma l’applicabilità degli artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p. e dell’art. 12-quinquies D.L. 306/1992 (riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o unità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori).
 
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