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Sgravi contributivi, misure di conciliazione vita – lavoro nei contratti aziendali

Il beneficio consiste in uno sgravio contributivo riconosciuto unicamente ai datori di lavoro privati. Lo sgravio non è correlato alla retribuzione dei lavoratori ma consiste in una riduzione contributiva, per il datore di lavoro.
La misura è modulata in base:
• al numero dei datori di lavoro ammessi allo sgravio e
• alla dimensione aziendale.
Il beneficio è riconosciuto al datore di lavoro che abbia sottoscritto e depositato un contratto collettivo aziendale, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che preveda istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, in modo da innovare e/o migliorare quanto già previsto dalla normativa o dai CCNL di settore ovvero da precedenti contratti collettivi aziendali.
Gli istituti di conciliazione presenti nel contratto devono essere minimo due tra quelli indicati all’ art.3 del decreto ovvero:
a. Area di intervento genitorialità
b. Area di intervento flessibilità organizzativa
c. Welfare aziendale
di cui almeno uno rientrante o nell’area di intervento genitorialità oppure nell’area di intervento flessibilità organizzativa.
Il contratto aziendale deve riguardare un numero di dipendenti pari almeno al settanta per cento della media di lavoratori occupati dal datore di lavoro, nell’anno civile precedente.
Il contratto collettivo aziendale deve essere stato depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, con modalità telematica. In assenza del deposito i contratti aziendali non possono essere ammessi.
Per quanto riguarda le risorse 2018 il termine per il deposito dei contratti è fissato al 31 agosto 2018, mentre quello per l’invio dell’istanza al 15 settembre 2018.

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