Che cos’è e da quando vale
Il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026, supplemento ordinario n. 26, ed è in vigore dal 4 luglio. Contiene il nuovo testo unico delle imposte sui redditi, in sostituzione di quello del 1986 (decreto del Presidente della Repubblica 917/1986). L’applicazione parte dal 1° gennaio 2027.
Lo stato della misura è quindi: approvata e in vigore, in attesa del momento in cui si applica. Per tutto il 2026, periodo d’imposta incluso, si continua a ragionare con il vecchio testo.
Cosa succede ai vecchi articoli
Dal 1° gennaio 2027 gli articoli da 1 a 191 del vecchio TUIR sono abrogati e le loro regole si ritrovano, con numeri spesso diversi, nel nuovo testo. Chi cita nei documenti un articolo del vecchio testo (contratti, perizie, relazioni, note integrative, risposte a verifiche) dovrà quindi distinguere l’anno di riferimento.
Un esempio è l’iperammortamento: per gli investimenti del 2026 la disciplina è nei commi da 427 a 436 dell’articolo 1 della legge 199/2025; dal 1° gennaio 2027 la stessa agevolazione è collocata nell’articolo 364 del nuovo TUIR, con gli elenchi dei beni negli allegati E ed F al posto degli allegati IV e V. La lettura dei commi 1, 2, 3 e 8 dell’articolo 364 non mostra modifiche sulle percentuali, sugli scaglioni, sul periodo e sui beni ammessi; gli altri commi vanno verificati riga per riga prima di dire che nulla cambia sul cumulo, sulla cessione del bene e sull’acconto.
Come leggere Normattiva senza equivoci
Aprire una norma del 2026 senza indicare la data di vigenza mostra il testo come sarà dal 1° gennaio 2027. Così, per esempio, alcuni commi della legge di bilancio compaiono come abrogati dal nuovo decreto legislativo anche se per il 2026 sono pienamente efficaci. È un effetto della lettura, non un errore del sito.
La regola pratica è scegliere sempre la data di vigenza coerente con il periodo d’imposta che si sta esaminando: una data del 2026 per il 2026 e una successiva al 1° gennaio 2027 per gli anni da quella data in poi.
Dove la sostanza è nota e dove va ancora controllata
Per molte disposizioni la sostanza non risulta cambiata e il decreto opera soprattutto un riordino del testo. Per altre il confronto non è stato svolto: i riferimenti normativi usati finora per aliquote, ammortamenti e costi vanno riletti norma per norma prima di dichiarare una corrispondenza. Dei premi di risultato tassati all’1 per cento, per esempio, la disposizione della legge di bilancio vale per i premi erogati nel 2026 e nel 2027, ma la lettura senza data la mostra già abrogata dal 2027: per quell’anno il controllo va ripetuto sul testo unico.
Lo stesso vale per la disciplina sulle aliquote dell’IRPEF, che dal 2027 si ritrova nell’articolo 11 del nuovo testo.
Cosa conviene fare in studio e in azienda
Il lavoro utile è di aggiornamento ordinato: individuare i modelli di documenti, i prospetti e i contratti che richiamano articoli del vecchio TUIR, indicare l’anno di riferimento accanto ad ogni citazione e programmare la revisione dei richiami per i documenti che riguardano il 2027. Non serve anticipare niente al 2026.
Per le imprese che stanno pianificando investimenti che si concluderanno a cavallo d’anno, l’indicazione della norma applicabile nel preventivo, nella perizia e nella comunicazione deve seguire la data di entrata in funzione e il periodo d’imposta.
In sintesi
Il nuovo TUIR è approvato e in vigore, ma si applica dal 2027. Per il 2026 restano gli articoli attuali; dal 2027 cambiano numerazione e allegati, mentre la sostanza di molte misure, come l’iperammortamento, non risulta modificata sulle parti lette. Il controllo va fatto sul testo con la data di vigenza giusta.
Verifica sul tuo caso
Il testo ufficiale è disponibile su Normattiva e nella Gazzetta Ufficiale indicata sopra; per la legge che ha introdotto l’iperammortamento il riferimento è la legge 30 dicembre 2025, n. 199 su Normattiva. Per valutare un investimento in beni strumentali puoi usare il calcolatore dell’iperammortamento e la valutazione di un investimento; il quadro generale è nella pagina sulla manovra di bilancio.
Verifica sul tuo caso concreto con il tuo professionista di fiducia o chiedendo un chiarimento allo studio.