In sintesi. L’obbligo di entrare nella gestione commercianti Inps ricade sul socio di Srl che presta lavoro personale nell’impresa con continuità e in misura prevalente. La fonte è il primo comma dell’articolo 29 della legge 160/1975, riscritto nel 1996. La sola partecipazione al capitale o la sola carica amministrativa non compaiono tra i presupposti. Ai soci di Srl la legge non chiede, invece, di sopportare per intero rischi e responsabilità dell’impresa, come avviene per gli altri soggetti.
I requisiti dell’articolo 29 della legge 160/1975
La norma elenca i presupposti per entrare nell’assicurazione degli esercenti attività commerciali. Il soggetto deve essere titolare o gestore in proprio di un’impresa organizzata o diretta prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, oppure familiare coadiutore preposto al punto di vendita. Deve avere la piena responsabilità dell’impresa e assumerne oneri e rischi. Deve prestare di persona la propria opera in azienda con abitualità e prevalenza. Deve possedere le licenze o le iscrizioni ad albi e registri richieste dalla legge.
Il secondo presupposto, la piena responsabilità, non è richiesto ai familiari coadiutori preposti al punto di vendita né ai soci di Srl. Così dispone la legge 662/1996, che al comma 203 dell’articolo 1 ha sostituito il primo comma dell’articolo 29.
Che cosa significa lavoro abituale e prevalente
La legge letta non definisce i due termini con una soglia di ore o di reddito. Nel significato letterale, abituale indica un apporto continuativo e non occasionale; prevalente indica che il lavoro in azienda occupa la parte principale dell’attività del socio. Il testo di legge li richiede per tutti i soggetti, soci di Srl compresi.
Dal testo si ricava che la quota di capitale, da sola, lascia il socio fuori dall’obbligo, perché manca il lavoro personale. Lo stesso vale per la sola carica di amministratore, che non è citata tra i presupposti. Su come questo apporto si dimostra in giudizio, e su chi debba provarlo, abbiamo trovato solo fonti di stampa non sufficienti per un riscontro, e per questo non lo trattiamo.
Se il socio svolge più attività: la regola della prevalenza
L’articolo 1, comma 208, della legge 662/1996 stabilisce che chi esercita contemporaneamente più attività autonome soggette ad assicurazioni diverse è iscritto alla gestione dell’attività a cui dedica personalmente la maggior parte dell’opera professionale. Decide l’Inps; contro la decisione è possibile ricorrere entro 90 giorni dalla notifica al consiglio di amministrazione dell’istituto.
L’articolo 12, comma 11, del decreto-legge 78/2010 ha precisato che questa regola vale per le attività esercitate in forma imprenditoriale da commercianti, artigiani e coltivatori diretti. Restano esclusi i rapporti per cui è prevista l’iscrizione obbligatoria nella gestione separata, dall’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995.
Letta alla lettera, la disposizione impedisce di scegliere una sola gestione con il criterio della prevalenza quando una delle due è la gestione separata. Il compenso come amministratore e il lavoro come socio vanno quindi esaminati ciascuno per conto proprio. Questa conclusione è nostra deduzione dal testo e non è stata verificata sulla prassi dell’Inps.
Come si calcola il contributo
Il decreto-legge 384/1992, all’articolo 3-bis, collega l’importo annuale dovuto da artigiani e commercianti all’insieme dei redditi imprenditoriali dichiarati per l’Irpef relativi all’anno cui il contributo si riferisce. Quanto versato durante l’anno vale come acconto rispetto al saldo calcolato sul reddito dichiarato. Non abbiamo letto fonti ufficiali sull’applicazione di questa regola agli utili non distribuiti delle Srl.
Domande frequenti
Possedere quote basta per l’iscrizione? No: occorre un lavoro personale nell’impresa, continuativo e principale.
I soci di Srl devono assumersi i rischi dell’impresa? No: il requisito della piena responsabilità non si applica a loro, per il comma 203 della legge 662/1996.
Chi decide quando le attività sono più di una? L’Inps, che iscrive il soggetto nella gestione dell’attività prevalente; è previsto un ricorso entro 90 giorni.
La regola della prevalenza riguarda anche la gestione separata? Il decreto-legge 78/2010 esclude i rapporti per cui è obbligatoria la gestione separata.
Fonti
Legge 3 giugno 1975, n. 160, articolo 29. Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 203 e 208. Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 12, comma 11. Decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, articolo 3-bis. Testi vigenti al 16 maggio 2026, letti da Normattiva. Non sono state lette sentenze, né circolari Inps, né stampa specializzata sul tema; l’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 è citato come richiamato dal decreto-legge 78/2010. Le norme sulla gestione artigiani non sono state esaminate.
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.