Aggiornato al 9 luglio 2025
In sintesi. Chi entra con un organismo di investimento collettivo (Oicr) nel capitale di imprese innovative deve tenere le quote per tre anni: è l’holding period. Il triennio non parte dalla firma, ma dall’esercizio nel quale il fondo acquisisce la qualifica. Lo ha chiarito la risposta n. 184 dell’8 luglio 2025 delle Entrate. La qualifica si ha quando, alla chiusura dell’esercizio fiscale, almeno il 70% dell’attivo del fondo è collocato in imprese start up o in Pmi con qualifica di innovative, purché ammissibili. Nello stesso esercizio matura lo sconto Irpef al 30%; la mera sottoscrizione non basta.
Il caso esaminato dalle Entrate
Una persona fisica ha acquistato il 13 febbraio 2024 delle quote di un fondo riservato che fa private equity. Secondo il regolamento, la quota del 70% in partecipazioni qualificate va raggiunta dopo il termine della raccolta, previsto per il 9 ottobre 2025; i controlli iniziano due anni più tardi. L’interessato domandava se potesse detrarre già nel 2024 oppure solo quando il fondo avesse raggiunto la soglia.
La risposta delle Entrate: decide l’esercizio della qualifica
Per gli investimenti indiretti il momento rilevante è la sottoscrizione delle quote (articolo 3, comma 3, del decreto attuativo del 7 maggio 2019). Questa regola va combinata con l’articolo 1, comma 2, lettera e), dello stesso decreto: il fondo è agevolato solo se, a chiusura d’esercizio, detiene in imprese start up o in Pmi con qualifica di innovative, purché ammissibili una quota non inferiore al 70% delle proprie attività.
Quando la soglia manca nell’esercizio della sottoscrizione, il beneficio viene rinviato all’esercizio in cui la verifica dà esito positivo. Dallo stesso esercizio si computa il triennio previsto dall’articolo 6 del decreto. L’Agenzia si allinea alla risposta n. 661 del 5 ottobre 2021.
Come si verifica il 70%
Si guarda a come è composto l’attivo nel rendiconto o nel bilancio del fondo relativo all’anno. Le somme collocate in incubatori certificati restano fuori dal calcolo della percentuale.
Quanto vale la detrazione
Il fondamento è l’articolo 29 del Dl 179/2012 per le start up innovative; l’articolo 4, comma 9, del Dl 3/2015 lo estende alle Pmi innovative. Lo sconto è pari al 30% della somma investita, entro 1 milione di euro annuo per i contribuenti persone fisiche; l’imposta risparmiata arriva dunque a 300.000 euro.
Un esempio (illustrativo, nostro)
Un investitore versa 50.000 euro nel 2024. Supponiamo che il fondo raggiunga il 70% soltanto nel 2027. Il risparmio d’imposta è 50.000 per 30%, cioè 15.000 euro, da far valere per il 2027, anno da cui si contano anche i tre anni di tenuta. Se invece la qualifica ci fosse già al 31 dicembre 2024, tutto partirebbe dal 2024.
Domande frequenti
La sottoscrizione delle quote dà diritto subito alla detrazione?
Non necessariamente. Il diritto nasce nell’esercizio in cui il fondo è qualificato.
Da quando si conta il triennio?
Dall’esercizio nel quale il fondo arriva al 70%, e non dal giorno della sottoscrizione.
Gli incubatori certificati contano per il 70%?
No, secondo la risposta non sono considerati nel calcolo.
Il chiarimento vale solo per i fondi di private equity?
Il caso riguarda un fondo che fa private equity, ma la risposta richiama le regole generali sugli investimenti indiretti tramite Oicr.
Fonti
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 184 dell’8 luglio 2025 (letta in una copia del testo pubblicata da Studio Cerbone, sito terzo, e non sul portale dell’Agenzia). Edotto, articolo del 9 luglio 2025. Un articolo di Fiscal Focus è risultato accessibile solo nell’introduzione. Il decreto del 7 maggio 2019 e le norme di legge sono citati come riportati dalla risposta e da Edotto, senza lettura diretta. I contenuti successivi alla data di aggiornamento non sono stati considerati.
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.
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