In sintesi. La partita Iva dormiente, cioè aperta ma priva di attività e di compensi, non costa la Naspi. Se un lavoro in proprio comincia realmente in seguito, riduzione e decadenza decorrono dall’avvio effettivo e non dal 1° gennaio dell’anno in cui il reddito supera il limite. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con la sentenza n. 2023/2026, pubblicata il 12 giugno 2026, che ha escluso la restituzione delle mensilità precedenti.
I fatti della causa milanese
La ricorrente era stata licenziata con effetto dal 31 gennaio 2020 e aveva chiesto la Naspi il 1° febbraio 2020. Aveva una partita Iva aperta dal 15 settembre 2017. Il 24 marzo 2021 firmò un contratto di prestazione di servizi con decorrenza dal 6 aprile 2021; l’attività iniziò di fatto il 12 aprile 2021. Tramite Naspi-Com la lavoratrice segnalò in tempo all’Inps l’inizio dei lavori, indicando il guadagno atteso, e l’Istituto interruppe i pagamenti da aprile 2021.
Con una comunicazione del 22 ottobre 2024, notificata il 7 novembre 2024, l’Inps chiese comunque la restituzione di 2.263,02 euro, relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. La tesi era che il reddito professionale del 2021, superiore ai limiti, facesse decadere dalla Naspi dal 1° gennaio. Era pacifico che la prestazione fosse stata percepita legittimamente, che lo stato di disoccupazione fosse durato fino all’aprile 2021 e che la comunicazione fosse arrivata in tempo. Contestata era solo la retroattività.
Perché la decadenza non torna indietro al 1° gennaio
Il giudice ha accolto il ricorso, dichiarando che nulla era dovuto per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2021, e ha condannato l’Inps a 1.100 euro di spese. Il ragionamento si regge su quattro punti. La sola apertura della partita Iva, senza produzione di reddito, non incide sulla perdita dell’indennità. L’articolo 10 del Dlgs 22/2015 disciplina quando la Naspi può convivere con un lavoro in proprio e di quanto si abbassa l’assegno; non dice nulla sull’effetto all’indietro della decadenza. Il riferimento al reddito annuo serve a calcolare la riduzione e non ad anticipare gli effetti al 1° gennaio. Riduzione e cessazione operano quindi dall’inizio dell’attività, e l’obbligo di restituire riguarda la Naspi percepita da quella data.
Tra gli argomenti, la sentenza richiama due precedenti di merito milanesi e osserva che la tesi dell’Inps scoraggerebbe la ricerca di lavoro e potrebbe indurre a rinviare o a non dichiarare occasioni di impiego. È una pronuncia di primo grado: vale per il caso deciso e non vincola altri giudici.
La Cassazione sulla partita Iva senza attività
Sul tema della partita Iva inattiva si è espressa la Suprema Corte, con ordinanza n. 7957 del 31 marzo 2026. Il testo dell’ordinanza non è stato consultato; stando ai commenti della stampa, si trattava di un lavoratore che nel 2016 aveva indicato un guadagno atteso uguale a zero e l’anno seguente aveva lasciato aperta la partita Iva, senza incarichi e senza incassi. I giudici di merito di Taranto e di Lecce avevano confermato la decadenza dalla Naspi, applicando le indicazioni dell’Inps. Secondo quei commenti la Corte ha ritenuto che tenere aperta la posizione fiscale non equivalga, da sola, a lavorare e che l’obbligo di avvisare l’Istituto nasca soltanto con attività e reddito reali. La sentenza milanese non richiama questa ordinanza: le due pronunce vanno lette come autonome.
Che cosa prevede l’articolo 10 del Dlgs 22/2015
La norma riguarda chi, mentre incassa la Naspi, comincia un lavoro in proprio, anche come ditta individuale, da cui ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni dell’articolo 13 del Tuir. In quel caso deve informare l’Inps entro un mese dall’inizio, indicando il reddito annuo previsto. La Naspi è ridotta dell’80% del reddito previsto, proporzionato ai giorni che vanno dall’esordio dell’attività all’ultimo giorno di indennità, oppure al 31 dicembre se questa data cade prima. Entro il 31 marzo dell’anno successivo il lavoratore presenta un’autodichiarazione sul reddito effettivo; senza di essa deve restituire la Naspi incassata dal primo giorno dell’attività.
Esempio di calcolo, semplificato per mesi. Un beneficiario avvia l’attività il 1° ottobre e stima un reddito annuo pari a 3.000 euro; la Naspi dura fino al 31 dicembre. Il periodo è di tre mesi su dodici: il reddito rapportato è 750 euro e la riduzione dell’80% è di 600 euro, da sottrarre alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre.
Qual è il limite di reddito
L’articolo 10 non indica una cifra: rinvia alle detrazioni dell’articolo 13 del Tuir. Per i redditi di lavoro autonomo il comma 5 riconosce una detrazione di 1.265 euro se il reddito complessivo non supera 5.500 euro. È l’importo che la stampa specializzata indica come soglia pratica; poiché il confronto è tra imposta lorda e detrazioni, il limite effettivo dipende dal reddito complessivo e dalle detrazioni spettanti.
Quando nasce davvero l’obbligo di informare l’Inps
Dal caso milanese emerge una distinzione utile. Finché la partita Iva è aperta ma non si svolgono prestazioni né si incassano compensi, manca l’attività da comunicare. Quando invece si firma un contratto, si inizia a lavorare o si acquisiscono clienti, scatta il termine di un mese per informare l’Inps. Nel caso esaminato, la data di effettivo avvio (12 aprile 2021) era documentata dal contratto e dalla Naspi-Com tempestiva, e su quella data il giudice ha fondato la decorrenza.
Domande frequenti
Una partita Iva aperta senza lavoro fa perdere la Naspi? Secondo la sentenza milanese e, per quanto riferito dalla stampa, secondo la Cassazione, no: senza attività e reddito la sola partita Iva è irrilevante.
Entro quando si comunica l’avvio di un’attività autonoma? Entro un mese dall’inizio, indicando il reddito annuo previsto, come prevede l’articolo 10 del Dlgs 22/2015.
L’Inps può chiedere indietro le mensilità precedenti all’avvio? Nel caso deciso a Milano il giudice lo ha escluso, perché la decadenza opera dall’inizio dell’attività.
La sentenza vale per tutti? No. È una decisione di primo grado che riguarda le parti del giudizio; indica però un orientamento utile per casi simili.
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.