Aggiornato al 6 settembre 2025
In sintesi. Una start-up innovativa è una società di capitali non quotata, costituita da non più di 60 mesi, che non distribuisce utili, ha una produzione annua entro 5 milioni di euro dal secondo anno e soddisfa almeno uno tra tre requisiti tecnologici. Rimane iscritta all’apposita sezione del registro delle imprese per tre anni, prorogabili a cinque e poi, in casi precisi, fino a nove. La Pmi innovativa ha requisiti diversi e nessun limite di durata.
I requisiti della start-up innovativa
La definizione è nell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 179/2012. La società deve essere di capitali, anche cooperativa, con azioni o quote non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Deve inoltre rispettare queste condizioni:
Essere una micro, piccola o media impresa secondo la raccomandazione europea 2003/361/CE, essere costituita da non più di sessanta mesi ed essere residente in Italia, oppure in uno Stato Ue o See con sede produttiva o filiale in Italia. Dal secondo anno di attività il valore della produzione annua risultante dall’ultimo bilancio non deve superare 5 milioni di euro.
Non deve distribuire né avere distribuito utili. L’attività, in via esclusiva o prevalente, deve consistere nel creare, produrre e vendere beni o servizi innovativi di alto valore tecnologico, senza che prevalgano agenzia e consulenza. Sono escluse le società nate da operazioni di fusione, scissione o trasferimento d’azienda o di un suo ramo.
Uno dei tre requisiti aggiuntivi
Serve almeno uno di questi elementi. Il primo: somme dedicate a ricerca e sviluppo che raggiungono il 15% della grandezza più alta fra costi e valore complessivo della produzione, senza contare acquisto e affitto di immobili. Il secondo: forza lavoro composta per almeno un terzo da dottori o dottorandi di ricerca, o da laureati con tre anni di ricerca certificata, oppure per almeno due terzi da laureati magistrali. Il terzo: titolarità, deposito o licenza di una privativa industriale, oppure di un software registrato, collegati all’attività d’impresa.
Un calcolo nostro, a scopo illustrativo: se la grandezza di riferimento è 400.000 euro, il 15% equivale a 60.000 euro di somme dedicate a ricerca e sviluppo. Con 12 persone in organico servono almeno 4 dottori o dottorandi di ricerca, oppure 8 laureati magistrali.
Quanto si resta nella sezione speciale
La permanenza ordinaria è di tre anni dall’iscrizione. L’articolo 25, comma 2-bis, consente di arrivare a cinque anni complessivi se si verifica almeno una di queste condizioni: ricerca e sviluppo al 25% delle spese; contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione; aumento dei ricavi o dell’occupazione oltre il 50% dal secondo al terzo anno; riserva patrimoniale oltre 50.000 euro, alimentata da un investitore qualificato di minoranza, insieme a ricerca e sviluppo al 20%; ottenimento di un brevetto.
Il comma 2-ter permette ulteriori periodi di due anni, fino a un massimo di quattro anni oltre i cinque, per il passaggio alla fase di scale-up. Occorre un aumento di capitale a sovrapprezzo, sottoscritto da un organismo di investimento collettivo del risparmio, che superi un milione di euro per ogni periodo, oppure ricavi in crescita oltre il 100% annuo. Il totale massimo è quindi di nove anni.
Che cosa cambia con la Pmi innovativa
La Pmi innovativa è disciplinata dall’articolo 4 del decreto-legge 3/2015. Deve essere una Pmi di capitali, non quotata in un mercato regolamentato, con residenza in Italia o sede produttiva o filiale italiana, e con l’ultimo bilancio sottoposto a certificazione di un revisore. Non deve essere iscritta come start-up innovativa.
Servono almeno due requisiti tra tre: spese in ricerca, sviluppo e innovazione pari ad almeno il 3%; personale qualificato in misura di un quinto (dottori o dottorandi di ricerca) o di un terzo (laureati magistrali); privativa industriale o software registrato. I testi letti non fissano limiti di tempo per la Pmi innovativa, e noi non ne traiamo altre conclusioni.
L’incentivo per chi investe
L’articolo 29 del decreto-legge 179/2012 prevede, dal 2017, una detrazione Irpef del 30% della somma investita nel capitale di una o più start-up innovative, entro 1 milione di euro all’anno, per le persone fisiche. Per i soggetti Ires, diversi dalle start-up, è prevista una deduzione del 30% entro 1,8 milioni. L’investimento va mantenuto per almeno tre anni; la cessione anche parziale prima di tale termine comporta la restituzione dell’agevolazione con interessi.
Le agevolazioni sono concesse per un massimo di cinque anni dall’iscrizione nella sezione speciale e non spettano se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up per un fatturato oltre il 25% dell’investimento agevolabile. Esempio nostro: con 100.000 euro investiti da una persona fisica la detrazione teorica è di 30.000 euro.
Domande frequenti
Una società costituita da più di cinque anni può essere start-up innovativa?
No: la norma richiede una costituzione non anteriore a sessanta mesi.
Quanto si rimane iscritti nella sezione speciale?
Tre anni, estendibili a cinque con una delle condizioni del comma 2-bis e fino a nove con quelle del comma 2-ter.
I requisiti tecnologici sono tutti obbligatori?
No, per la start-up ne basta uno. Per la Pmi innovativa servono almeno due requisiti su tre.
I benefici fiscali degli investitori durano quanto l’iscrizione?
Sono concessi per un massimo di cinque anni dall’iscrizione nella sezione speciale, secondo l’articolo 29.
Fonti
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, articoli 25 e 29, e decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, articolo 4, nel testo vigente al 6 settembre 2025, letti su Normattiva (l’articolo 29 è stato letto in forma parziale; i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 25 integralmente). Non sono stati letti circolari ministeriali né la stampa specializzata. Il confronto antiplagio non copre i testi a pagamento né le fonti primarie.
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.