In sintesi. Rateizzazione debiti contributivi: si può arrivare a 60 mensilità. La novità arriva dal decreto interministeriale del 24 ottobre 2025, uscito in Gazzetta Ufficiale (n. 278) il 29 novembre 2025. Interessa chi deve a Inps o Inail contributi, premi e somme aggiuntive, purché il credito non sia ancora passato alla riscossione coattiva. Il massimo è di 36 rate se il debito non supera mezzo milione di euro, di 60 rate se lo supera. Le regole di dettaglio dovranno però essere fissate dai consigli di amministrazione dei due enti: finché non lo saranno, non si applicano.
Che cosa prevede il decreto
Il decreto attua l’articolo 23, comma 1, della legge 203 del 13 dicembre 2024, il cosiddetto Collegato lavoro. Porta la firma di Marina Elvira Calderone (Lavoro) e di Giancarlo Giorgetti (Economia).
Gli enti previdenziali possono accordare il pagamento rateale di contributi, premi e delle somme che li accompagnano, dette accessorie (per esempio interessi e sanzioni). Se il credito è già stato trasferito all’agente della riscossione, la dilazione segue un’altra strada.
Chi chiede la dilazione deve dichiarare una difficoltà economico-finanziaria che sia temporanea. Se è già in corso un piano di rateizzazione, gli enti possono concederne un secondo.
Quante rate: la soglia dei 500.000 euro
Il numero massimo di rate dipende dall’importo. Se il debito non supera 500.000 euro, si può chiedere un piano di 36 mesi. Se lo supera, il piano può durare 60 mesi.
Un esempio numerico, con calcoli nostri e al solo scopo illustrativo. Ipotizziamo 120.000 euro di contributi arretrati divisi in 36 rate: la quota di capitale è di circa 3.333 euro al mese. Non sono considerati gli interessi di dilazione, che si aggiungono alla rata e dipendono dalle regole che gli enti adotteranno.
Che cosa devono stabilire Inps e Inail
Il decreto lascia spazio alle regole attuative. Il termine è di 60 giorni dall’uscita in Gazzetta, cioè intorno al 28 gennaio 2026 (data calcolata da noi), ciascun consiglio di amministrazione deve approvare un proprio atto, che disciplina cinque punti.
Primo, i requisiti per ottenere e mantenere la dilazione: devono dimostrare la difficoltà economica, garantire il pagamento delle rate e assicurare la regolarità degli adempimenti correnti. Secondo, la domanda, che potrà essere presentata solo per via telematica. Terzo, i criteri con cui si determina il numero di rate concedibili. Quarto, le modalità di pagamento delle rate, scelte in modo da mostrare la solvibilità del debitore. Quinto, le ipotesi in cui il beneficio viene revocato.
Da quando si applica
Le istanze rientrano nelle nuove regole a partire dal trentesimo giorno dopo che l’ente ha approvato il proprio atto. Inps e Inail possono quindi avere date diverse.
Chi ha già inoltrato la richiesta dal 12 gennaio 2025 in poi può domandare di rivedere il numero delle rate. L’istanza si presenta con i servizi online dei due enti, entro il termine indicato dal decreto, e nel rispetto dei requisiti che gli enti fisseranno.
Domande frequenti
Il decreto è già operativo? No. Alla data di questo aggiornamento non risultano ancora approvati gli atti dei due enti, e dopo l’approvazione occorre attendere altri trenta giorni.
Quante rate si possono ottenere? Trentasei per debiti di importo non superiore a 500.000 euro, sessanta per quelli maggiori. Il numero effettivo dipenderà dai criteri che gli enti stabiliranno.
Vale anche per i debiti già iscritti a ruolo? No. Il decreto non considera i crediti già trasferiti alla riscossione coattiva.
Si può chiedere una nuova dilazione se ne ho già una? Sì, il decreto prevede la possibilità di una seconda dilazione, alle condizioni che gli enti definiranno.
Fonti
Decreto interministeriale Lavoro-Economia del 24 ottobre 2025, Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2025: letto nel testo pubblicato in Gazzetta e nella copia pubblicata dal Ministero del Lavoro. Comunicato del Ministero del Lavoro del 3 dicembre 2025. Fisco e Tasse, 2 dicembre 2025. EC News, dicembre 2025. Non è stato letto direttamente il testo dell’articolo 23 della legge 203/2024, richiamato dal decreto.
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