L’art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce ai commi da 16 a 27 un contributo a fondo perduto perequativo a favore:
- dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione
- che producono reddito agrario,
- titolari di partita IVA,
- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Il contributo è rivolto ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del citato Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il periodo d’imposta 2019).
Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%. Per determinare il contributo occorre dapprima calcolare la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, e diminuirla dell’importo complessivo dei contributi a fondo perduto di seguito elencati, se ottenuti alla data di presentazione dell’istanza.
I contributi a fondo perduto già ricevuti di cui invece tenere conto qualora erogati sono:
- articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto contributo Rilancio)
- articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (contributo centri storici e contributo santuari)
- articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (contributo comuni montani)
- articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (contributi Ristori)
- articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (contributo Natale)
- articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41(contributo Sostegni)
- articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (contributo Sostegni bis automatico)
- articolo 1, commi da 5 a 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (contributo Sostegni-bis attività stagionali).
Qualora l’ammontare complessivo dei contributi sopra elencati ottenuti sia uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 e quello relativo al periodo d’imposta 2019, il contributo Sostegni-bis perequativo spettante è pari a zero e l’Agenzia delle entrate non dà corso all’istanza.
L’importo del contributo Sostegni-bis perequativo spettante si ottiene moltiplicando l’ammontare precedentemente ottenuto (peggioramento del risultato economico d’esercizio al netto dei contributi a fondo perduto ottenuti) per le seguenti percentuali:
- 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a euro 100.000;
- 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;
- 15% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;
- 5% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000.
L’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo spettante viene erogato tramite accredito in conto corrente o riconoscimento di credito d’imposta.
L’istanza può essere presentata:
- a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico;
- a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio web.
L’Istanza può essere inviata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2021.
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